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L’ordinanza di convalida ex art. 663 c.p.c.


Una volta notificata la licenza con l’intimazione di sfratto con la contestuale citazione a comparire, si può verificare che all’udienza fissata:
- non compaia il locatore; il processo è destinato ad estinguersi, ma gli effetti sostanziali dell’atto di disdetta eventualmente contenuto nella citazione permangono;
- non compaia il conduttore;
- pur comparendo, il conduttore non sollevi contestazioni; sia in questa che nell’ipotesi precedente, il processo si conclude in forme semplificate: al posto della sentenza abbiamo un’ordinanza esecutiva, costituita da un timbro apposto in calce all’atto di citazione con cui si definisce il giudizio;
- il conduttore compaia e si opponga; il processo segue nelle forme del secondo libro.
L’ordinanza di convalida di sfratto ha attitudine al giudicato sostanziale, ma tale efficacia è quella  quantitativamente più limitata della preclusione pro iudicato.
Anche qui, come nel procedimento per ingiunzione, lo svolgimento del processo secondo le modalità del secondo libro è rimesso ad una valutazione di opportunità da parte del conduttore/convenuto.
Nel caso di sfratto per morosità, il locatore, per ottenere la convalida, deve “attestare in giudizio, personalmente o per mezzo del suo procuratore, per iscritto o verbalmente che la morosità persiste”.
Confrontiamo adesso le scelte operate dal legislatore nell’ambito del procedimento per convalida di sfratto con quelle fatte in altre sedi.
Prima di tutto il caso della mancata costituzione del convenuto: la contumacia del convenuto è considerata come ficta confessio, cioè ammissione legale dei fatti costitutivi posti dall’attore a fondamento del suo diritto; nell’ambito del processo ordinario tale comportamento processuale non esonera l’attore dal provare i fatti costitutivi allegati in giudizio.
Per effetto dell’ammissione legale, l’attività del giudice e svolta solo in iure, cioè consiste nella verifica che, in base ai fatti affermati dall’attore, sia conseguibile l’effetto giuridico richiesto: pertanto anziché di cognizione sommaria è preferibile parlare di cognizione speciale, perché diversa da quella propria del processo a cognizione piena.
La seconda ipotesi in presenza della quale il processo può concludersi in forme semplificate è la mancata opposizione del convenuto: la tecnica quel utilizzata è quella della mancata contestazione, tecnica ampiamente utilizzata anche nei processi a cognizione piena.
Mentre la mancata opposizione del conduttore comparso ha carattere definitivo, l’ammissione legale conseguente alla mancata comparizione può essere superata tramite l’opposizione tardiva dopo la convalida, concessa per le ipotesi di mancata tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Con tale opposizione l’intimato mira ad essere rimesso in termini; l’opposizione si giustifica come una vera e propria impugnazione del provvedimento e infatti è composta da una fase rescindente e da una fase rescissoria.
Una volta decisa l’ordinanza, il processo proseguirà nelle forme della cognizione piena.
Anche qui, come per il decreto ingiuntivo, è previsto un termine ultimo per proporre tale opposizione: per esigenze di certezza l’opposizione non può essere proposta dopo 10 giorni dal primo atto di esecuzione forzata.
Il fulcro della convalida non è l’intimazione non opposta, bensì l’ordinanza, perché è l’ordinanza che (ben lungi dal limitarsi ad un mero controllo formale avente ad oggetto la sola sussistenza dei presupposti speciali di ammissibilità) verifica se, alla stregua dell’ordinamento vigente, gli effetti giuridici richiesti dall’attore (il suo diritto alla riconsegna del bene) sono conseguibili sulla base dei fatti affermati e legalmente considerati come ammessi: ciò in applicazione, se non altro, del principio iura novit curia.
Ne segue che l’ordinanza può essere illegittima non solo per difetto dei presupposti generali o speciali di ammissibilità, ma anche per violazione di legge sostanziale.

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