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La legge sull'ordinamento giudiziario e i giudici chiamati a rendere la giustizia civile


È opportuno dedicare ora alcuni cenni alla struttura dell'ordinamento giudiziario.
La legge sull'ordinamento giudiziario è più volte richiamata dalla Costituzione come la legge base che, nel rispetto del disegno emergente dalla Costituzione, dovrebbe dettare i principi generali sullo status di quei particolari segni pubblici funzionari che sono i magistrati.
A distanza di cinquant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione "la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione" non è stata ancora emanata e la legge base, in materia, continua ad essere il r.d. 12/41, ancorché profondamente svuotato non solo dallo smantellamento della vecchia disciplina sulla carriera dei magistrati, ma anche dall'emanazione di numerose importanti leggi successive.
Questa era la situazione al 2002; negli ultimi quattro anni la situazione è in via di evoluzione.
Dopo anni di accesi dibattiti, ben quattro scioperi dei magistrati, due pareri pesantemente critici della Consiglio Superiore della Magistratura ed un rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, è stata conferita al governo la delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario nel 2005.
In estrema sintesi, il Governo è stato delegato a:

  • modificare la disciplina dell'accesso in magistratura prevedendo che possono partecipare al concorso i laureati in giurisprudenza che hanno conseguito il diploma presso la scuola di specializzazione o abbiano conseguito un dottorato di ricerca in materie giuridiche o siano abilitati all'esercizio della professione di avvocato o abbiano svolto funzioni direttive presso pubbliche amministrazioni per tre anni o abbiano svolto funzioni di magistrato onorario per quattro anni;
  • introdurre la separazione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri prevedendo che al momento del concorso il partecipante debba indicare la funzione cui aspira e che nel corso della carriera è possibile un solo mutamento di funzioni accompagnato dal mutamento del distretto nel quale si esercitano;
  • disciplinare in modo distinto la progressione economica e delle funzioni e prevedendo per l'accesso ai posti di appello, di legittimità, semidirettivi e direttivi, il positivo superamento di un concorso per titoli innanzi a commissioni composte da magistrati e con funzioni di legittimità e docenti universitari;
  • istituire, in totale autonomia dal Consiglio Superiore, una Scuola superiore della magistratura quale ente pubblico autonomo con funzioni di formazione e di valutazione;
  • riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero prevedendo una accentuazione rilevante della sua struttura gerarchica;
  • rivedere il sistema disciplinare introducendo i principi dell'obbligatorietà dell'azione penale e della tipicità degli illeciti disciplinari;
  • prevedere forme di pubblicità per gli incarichi extragiudiziari.
Svolti questi rilievi preliminari, esaminiamo ora quale sia la composizione e la struttura degli uffici giudiziari chiamati a rendere la giustizia in materia civile.

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