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La distinzione dei magistrati per le funzioni e il problema della carriera


La seconda grossa modalità organizzativa prevista dalla Costituzione a garanzia dell'indipendenza ed autonomia dei singoli giudici è indicata dall'art. 1073 cost., secondo cui "i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni".
Questa enunciazione suona, innanzitutto, come il ripudio del sistema di ordinamento giudiziario gerarchico-burocratico-piramidale ereditato dal modello francese.
Essa ha comportato la soppressione del sistema che ricollegare la "carriera" dei magistrati all'esercizio di funzioni (o gradi) superiori cui si accedeva tramite concorsi interni gestiti dai magistrati dei gradi superiori e l'introduzione di un sistema di progressione della carriera, cosiddetta a ruoli aperti, a seguito di una valutazione positiva deliberata dal Consiglio Superiore, previo esame del parere espresso dai Consigli giudiziari (cioè da organi istituiti presso le Corti d'appello e costituiti da magistrati eletti fra i giudici del distretto).

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