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Esempi del conflitto tra diritto sostanziale e diritto processuale


Si consideri innanzitutto il diritto di proprietà: il legislatore si è preoccupato di tutelare tutti i possibili bisogni di tutela del proprietario, in considerazione delle molte diverse violazioni che possono essere arrecate al suo diritto: così sono previsti efficaci strumenti di reazione contro violazioni che si siano concretizzate nello spossessamento, nell'esercizio di poteri di fatto corrispondenti a inesistenti diritti reali di godimento, né l'inizio della costruzione da parte del vicino di un'opera illegittima sul proprio o sull'altrui fondo, nel compimento di turbative o molestie, ecc…
Si consideri poi, in voluta contrapposizione, il diritto del locatore alla restituzione alla scadenza del contratto di locazione dell'immobile locato ad uso abitativo.
È esperienza comune come però per il locatore sia estremamente difficile riottenere la disponibilità dell'immobile; e ciò perché una miriade di provvedimenti legislativi o sospendono l'esecuzione degli sfratti (non consentono al locatore di avvalersi del processo esecutivo) o pongono in essere complessi meccanismi di graduazione nel tempo dell'esecuzione degli sfratti e, nella sostanza consentendo nell'esecuzione a favore dei locatori che si trovino nella necessità di utilizzare per sé o per la propria famiglia l'immobile locato.
Agendo sul piano processuale il legislatore modifica il punto di equilibrio fra gli opposti interessi stabilito dalla legge sostanziale.
Come altro esempio si consideri il diritto del lavoratore illegittimamente licenziato ad essere reintegrato nel posto di lavoro: anche qui, nonostante la declamazione del testo legislativo, in caso di mancata cooperazione spontanea da parte del datore di lavoro, il lavoratore non riesce a ottenere la reintegra nel posto, ma solo il risarcimento del danno commisurato all'entità della retribuzione, in quanto, ad avviso della giurisprudenza, non esistono processi esecutivi o modalità di attuazione dei provvedimenti di condanna alla reintegra.
Si considerino infine i diritti della personalità e di libertà in genere: sia alla presenza di diritti a contenuto non patrimoniale per la cui tutela è indispensabile che l'ordinamento preveda un complesso di processi idonei ad assicurare una tutela urgente.
Si consideri da ultimo la libertà sindacale affermata dall'art. 39 cost.; fino al 1970 la tutela di questa libertà era nella sostanza rimessa esclusivamente alla "azione diretta", alla autotutela, che in questa ipotesi è però considerata legittima (art. 40 cost.).
A seguito dei mutamenti di forza avvenuti nella società nel corso degli anni ‘60, il legislatore ha previsto il cosiddetto procedimento di repressione della condotta antisindacale, a tutela della libertà ed attività sindacale nei luoghi di lavoro: si tratta di uno speciale procedimento sommario che si svolge innanzi al tribunale e che è destinato a concludersi in tempi brevissimi con un provvedimento che è immediatamente esecutivo e deve contenere la condanna del datore di lavoro alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione degli effetti.

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