Gli appunti trattano dell'avvio del procedimento penale, sin dall'acquisizione della notizia di reato. Argomenti affrontati:
• Viene definita la querela, quale condizione di procedibilità per i reati non perseguibili d'ufficio
• Viene descritto il ruolo determinante del pubblico ministero in sede di indagini preliminari, con il conseguente obbligo di segretezza che ruota intorno alle stesse e ciò sino allo loro chiusura
• Si considera poi, al contempo, il forte ruolo svolto in tale fase dalla polizia giudiziaria, quale organo delegato allo svolgimento di atti di indagine
• Successivamente ci si occupa, nello specifico, del ruolo svolto dal pubblico ministero all'interno delle indagini preliminari, con particolare attenzione alle ipotesi di arresto e fermo, analizzando le modalità di documentazione degli atti di indagine svolti dal pubblico ministero
• Viene introdotta la figura del giudice per le indagini preliminari, quale organo posto a tutela dei diritti delle parti che vi sono coinvolte, oltre che autorizzativo per gli atti che il pubblico ministero non può svolgere autonomamente. In particolare si fa riferimento agli atti di incidente probatorio, atti in cui si procede ante dibattimento alla formazione di una prova, che verrà poi utilizzata nel futuro processo
• Ci si occupa delle investigazioni difensive. Infatti se è vero che sussiste il principio di non colpevolezza sino a condanna definitiva, è altrettanto vero che, giusto il diritto di difesa, anche la parte ha la possibilità di raccogliere elementi a proprio favore, elementi che, poi, potranno confluire all'attenzione del giudice, giusto il loro inserimento nel fascicolo
• Ci si occupa dei possibili epiloghi conseguenti alla chiusura delle indagini preliminari: dall'archiviazione all'esercizio dell'azione penale. Con la richiesta di rinvio a giudizio si parla, definitivamente, di imputato
• Ci si occupa dell'udienza preliminare, quale fase processuale direttamente conseguente alla richiesta di rinvio a giudizio.
Presiede tale fase il giudice dell'udienza preliminare.
Possibili epiloghi di tale fase consistono nella sentenza di non luogo a procedere ovvero nel decreto che dispone il giudizio
Il diritto processuale penale e il
processo penale: le indagini
preliminari e l'udienza preliminare
Appunti di Gianfranco Fettolini
Università degli Studi di Brescia
Facoltà di Giurisprudenza
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza
Esame di Diritto Processuale Penale
Docente: Alessandro Bernasconi
Anno accademico - 2014/2015Da più di 20 anni selezioniamo e pubblichiamo
Tesi di Laurea per evidenziare il merito
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Master e lavoroIL DIRITTO PROCESSUALE PENALE E IL
PROCESSO PENALE: LE INDAGINI PRELIMINARI
E L’UDIENZA PRELIMINARE
INDAGINI PRELIMINARI
1. Le indagini preliminari: natura, finalità, polivalenza
Art.326 cpp si trova nel libro V e costituisce la cerniera tra i primi 4 libri (parte
statica, strutturale) e la parte dinamica (funzionale). È un contenitore di grande
profilo perché ha il compito di mettere a fuoco la finalità delle indagini preliminari e
quindi evidenziare la separazione delle fasi che costituisce l’architrave su cui si fonda
l’impianto del codice del 1988. Art.326 cpp : il pm e la polizia giudiziaria svolgono,
nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie inerenti all’esercizio
dell’azione penale.
Si è coniata la formula: indagini per l’azione e contraddittorio per la prova. Il
principio della separazione delle fasi rende chiaro che è il dibattimento il luogo di
formazione della prova. In tal quadro trova sviluppo il metodo dialogico del
contraddittorio, che consente la rappresentazione del fatto attraverso l’opera
dialettica di accusa e difesa dinanzi a un giudice terzo e imparziale. Il pm, invece, si
occupa delle indagini con lo scopo di ricostruire il fatto individuando fonti di prova.
Qui lo spartiacque, perché il pm, concluse le indagini dovrà dichiarare:
1. Gli elementi acquisiti consentano la formulazione della domanda di giudizio
esercizio dell’azione penale.
2. Gli elementi acquisiti non lo consentano archiviazione.
Lo scopo delle indagini non è l’esercizio dell’azione penale, ma l’acquisizione un
plafond ricostruttivo completo, così che a valle il pm possa individuare il percorso da
intraprendere. Nasce il principio di completezza delle indagini, per cui il pm dovrà
compiere ogni attività necessaria per decidere tra esercizio dell’azione o
archiviazione.
Il procedimento ingloba le indagini preliminari, mentre il processo sorge solo
allorché l’azione penale sarà promossa.
Concetto di polivalenza delle indagini preliminari: l’organo di accusa è consapevole
della polivalenza delle indagini e quindi le modellerà tenendo conto del variegato
ventaglio di destinazioni decisorie. Infatti servono per tutte le decisioni endofasiche
(interne alla fase), esempio richiesta di proroga dei termini per le indagini,
autorizzazione di intercettazioni, applicazione di misure cautelari e per fini decisori
se pur interni a quella fase (giudizio abbreviato, provvedimento per decreto,
applicazione della pena su richiesta delle parti).
2. Lo svolgimento delle indagini preliminari: gli organi
Pm e polizia giudiziaria hanno il potere di compiere atti per le indagini preliminari.
Il pm, poiché titolare dell’azione penale; la polizia giudiziaria, in quanto
complementare del pm
Nonostante si dica che ognuno opera nell’ambito delle rispettive attribuzioni c’è una
visione unitaria, perché art.327 cpp afferma che è il pm che dirige le indagini e
dispone della polizia giudiziaria. Norma che vuole evitare dispersione investigativa
che può verificarsi a causa della molteplicità degli organi investiti di funzioni di
polizia giudiziaria.
3. L’avvio del procedimento per le indagini preliminari: la notizia di reato e la
sua acquisizione
Il presupposto dal quale prende avvio l’iter investigativo è la notizia di reato (notitia
criminis). Ovvero l’informazione percepita da pm o da polizia giudiziaria di un fatto
costituente reato, o meglio che, presentandone l’apparenza, giustifichi un sospetto di
reato. questo basta perché si generi quell’embrione dell’ipotetica domanda penale.
Deve esserci un fatto specifico che faccia supporre, sia pure ictu oculi, una figura
astratta di reato. l’organo legittimato a chieder al giudice è il pm e quindi a lui si da
potere-dovere di riscontrare se il sospetto possa trasformarsi o no in probabilità. Ma
spesso l’informazione è prima captata da polizia giudiziaria. Per questa posizione di
complementarietà la polizia giudiziaria si vede il compito di affiancare il pm
nell’acquisizione delle notizie di reato. art.330 cpp il pm e la polizia giudiziaria
prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie trasmesse o
presentate da articoli seguenti.
4. L’iscrizione della notizia di reato nel registro presso l’ufficio del pm
Art.335 cpp impone al pm di iscrivere immediatamente, nell’apposito registro
custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di
propria iniziativa. Completa del nominativo della persona alla quale il reato è
attribuito, o integrata successivamente se gli perviene in un secondo momento.
Sempre il pm deve curare eventuali aggiornamenti se muta la qualificazione giuridica
nel corso delle indagini, purché rimangano inalterati gli elementi materiali altrimenti
si configurerebbe un reato diverso. E come tale soggetta a nuova iscrizione.
Registro generale delle notizie di reato: registro dell’ufficio del pm dove si fa
l’iscrizione. Serve per rendere certa la data nella quale si è appresa notitia criminis.
Questa serve per calcolare la durata delle indagini. Si tiene conto dell’iscrizione del
nominativo della persona, mentre se l’autore resta ignoto il giorno dell’iscrizione.
L’iscrizione va effettuata immediatamente, ciò però non implica la rigidità di un
termine connesso a giorni e ore entro il quale il pm deve effettuarla ed è priva di
sanzione, quindi per la giurisprudenza condivisa il giudice deve individuare il
momento in cui la notizia poteva e doveva essere iscritta. Altrimenti si lascerebbe
troppa discrezionalità in relazione alla la posizione di persona sottoposta alle indagini
con tutte le conseguenze giuridiche ed extragiuridiche del caso.
5. (Segue): notizie di reato “qualificate” e “non qualificate”
Due modalità attraverso le quali prendono consistenza le notizie di reato:
Segnalazioni, relative ai fatti ipoteticamente configurabili come reati che pervengono
ai soggetti titolari del potere di investigazione.
Diretta apprensione da parte di quegli stessi soggetti anche in conseguenza di una
loro autonoma attività euristica.
Questa distinzione permette di distinguere tra:
Notizie di reato qualificate o tipiche, ovvero informazioni pervenute al pm o alla
polizia giudiziaria per mezzo di taluni atti normativamente previsti.
Tutte le altre informazioni che gli organi investigativi abbiano percepito di propria
iniziativa.
Questa distinzione ha rilevanza pratica. Le notizie di reato qualificate sono destinate
al registro, mentre le non qualificate ci finiscono solo se il pm le ritiene degne di
attenzione.
Notizie di reato qualificate o tipiche. Si ricomprendono:
Denuncia presentata da p.u e da incaricati di pubblici servizi,
La denuncia presentata dai privati,
Il referto,
La querela,
La richiesta di procedimento,
L’istanza di procedimento.
Le ultime tre sono dichiarazioni di volontà, poiché alla mera rappresentazione o
narrazione del fatto aggiungono la manifestazione di una volontà diretta a ottenere
l’instaurazione di un procedimento finalizzato all’accertamento giudiziario
sull’eventuale rilevanza penale di quel fatto e alla conseguente punizione del
colpevole. È una volontà in mancanza della quale diventa impossibile pervenire a
quell’accertamento e a quella punizione.
Infatti gli atti attraverso i quali essa si manifesta si definiscono “condizioni di
procedibilità”, che si contrappone a “perseguibilità o procedibilità d’ufficio”, alla
quale si fa ricorso per i casi in cui a dar vita all’accertamento giudiziale basta uno
degli atti contenenti la semplice dichiarazione di scienza. Le dichiarazioni di scienza
sono puramente descrittive dello svolgersi di un determinato fatto.
6. Le notizie di reato qualificate: a) la denuncia dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di pubblici servizi
La denuncia da parte di pubblici ufficiale e incaricati di pubblici servizi consiste
nell’atto obbligatorio con cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
riferiscono al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, di un fatto
astrattamente configurabile come reato perseguibile d’ufficio, del quale siano venuti a
conoscenza nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o servizio (art.331 cpp).
Sono atti di natura funzionale che vanno compiuti in ottemperanza di un preciso
obbligo sanzionato penalmente da soggetti ai quali uno specifico ruolo istituzionale
impone particolari doveri che coinvolgono anche la funzione statuale di
accertamento penale (art.357-358-361-362-363 c.p). la ragione dell’obbligo nasce con
riguardo a una conoscenza acquisita nell’esercizio o a causa delle funzioni o del
servizio.
Tra p.u si annoverano anche i magistrati che esercitano funzioni giurisdizionale,
infatti se nel corso di un procedimento civile o amministrativo emerge un fatto nel
quale si può configurare un reato perseguibile d’ufficio, l’autorità che procede redige
e trasmette, senza ritardo la denuncia al pm (art.331 c.4 cpp)
Così come nel caso di testimone che nel processo penale appaia falso o reticente, se
il giudice rinviene possibili indizi di una falsa testimonianza invia gli atti al pm
(art.207 cpp).
L’obbligo di denuncia viene escluso per reati perseguibili a querela, a istanza o a
richiesta di parte (condizioni di procedibilità).
La denuncia è redatta in forma scritta e trasmessa senza ritardo a pm o uffici di
polizia giudiziaria.
La denuncia deve contenere:
1. Esposizione degli elementi essenziali del fatto,
2. Indicazione del giorno in cui ha avuto conoscenza,
3. Eventuali fonti di prova,
4. Generalità della persona a cui il fatto è attribuito.
5. Generalità dell’offeso e di coloro che possono essere in grado di riferire su
circostanza rilevanti per la ricostruzione di quanto è stato denunciato.
7. (Segue): b) l’“informativa” al pm da parte degli organi della polizia
giudiziaria
Art.347 cpp: informativa di cui la legge fa obbligo ad agenti di polizia giudiziaria e
ufficiali di riferire al pm un fatto ipotizzabile come reato, del quale siano venuti a
conoscenza di propria iniziativa o su segnalazione esterna. È una specie qualificata di
denuncia cui sono tenuti tutti i pubblici ufficiali. Ciò che differenzia le due ipotesi è
che per gli organi di polizia giudiziaria l’obbligo della denuncia nasce quali siano state
le circostanze e le modalità attraverso le quali siano venuti a conoscenza del sospetto
dell’illecito penale. Indipendentemente dal fatto che fossero nell’esercizio delle
proprie funzioni perché la polizia giudiziaria si considera sempre nell’esercizio delle
proprie funzioni. Poiché è il suo compito prendere notizia di reato.
L’oggetto di informativa possono essere anche reati non perseguibili d’ufficio,
purché pur mancando la querela sia ancora possibile la sua sopravvenienza e quindi
siano compiuti atti di indagine necessari per assicurare la fonte di prova.
L’informativa della polizia giudiziaria deve essere inviata al pm per iscritto senza
ritardo e non oltre le 48 h qualora siano stati compiuti atti garantiti da assistenza del
difensore. Per reati particolarmente gravi o per ragioni di urgenza va trasmessa
immediatamente in forma orale a cui poi deve seguire quella in forma scritta. I tempi
di inoltro sono calibrati su opportunità che il pm intervenga e prenda la direzione
delle indagini rapidamente a seconda delle esigenze dell’attività da compiere. Se non
vengono rispettati vi sono sanzioni disciplinari (art.16 disp att cpp). contenuto:
indicazione del giorno e ora in cui la polizia sia venuta a conoscenza del supposto
reato, per controllare che l’informazione al magistrato sia stata inoltrata nel rispetto
dei tempi prescritti,
elementi essenziali del fatto e elementi raccolti sino a quel momento,
specificazione attività compiute e fonti di prova,
generalità di chi sarebbe stato individuato come autore, della parte offesa e di
persone che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti.
È un’informativa dettagliata ma deve rimanere come pura rappresentazione dei fatti.
Mai devono farsi valutazioni.
8. (Segue): c) la denuncia dei privati
Art. 333 cpp la denuncia da parte dei privati si può definire come l’atto con il quale
qualsiasi persona, anche diversa dall’offeso, porta a conoscenza del pm o officiali di
p.g l’esistenza di un fatto da cui si possono ravvisare i caratteri di un reato
perseguibile d’ufficio.
È espressione di una mera facoltà connessa a una forma di volontaria collaborazione
con lo stato nella ricerca e persecuzione dei reati. Trova giustificazione in una
politica che vuole favorire il più possibile l’attività di informazione concernente ogni
eventuale episodio criminoso.
Diventa un obbligo, il cui mancato compimento viene sanzionato, in ipotesi
espressamente previste: delitto contro la personalità dello stato, astrattamente
punibile con l’ergastolo, quando si conosce di fatti connessi a tentato o delitto
connesso a sequestro di persona a scopo di estorsione. Questo per il dovere di
fedeltà che incombe sul cittadino verso lo stato e si traduce in cooperazione per far
meglio funzionare la macchina statale e reprimere delitti particolarmente
compromissori dei valori della comunità statuale.
Qualsiasi soggetto può presentare denuncia a pm o ufficiali di p.g. può presentarla
personalmente o per mezzo di un procuratore speciale in forma scritta (deve essere
sottoscritta da soggetto o da procuratore) o in forma orale (documentata in un
processo verbale). È necessaria la sottoscrizione perché non si fa alcun uso dei
documenti che contengono dichiarazioni anonime. Ovviamente da una denuncia
anonima la polizia giudiziaria potrebbe trarre spunto per fare indagini essa stessa e
comunicare la notitia criminis al pm, che intraprenderà la propria attività
investigativa. Le dichiarazioni dei privati non devono avere contenuto specifico, ma
elementi idonei a rendere utile la loro attività di collaborazione.
9. (Segue): d) il referto
È un atto obbligatorio con il quale chiunque eserciti una professione sanitaria
riferisce al pm o a un ufficiale di polizia giudiziaria di aver prestato assistenza in casi
che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio. Penalmente
sanzionato la mancanza di tale referto. Incombe un obbligo su chi esercita una
professione sanitaria sia principale (medici, farmacisti..) che secondaria (assistenti
sanitari, infermieri..). si basa sul principio per il quale chi esercita una professione
sanitaria non può restare inerte di fronte a fatti che possono interessare la potestà
punitiva dello stato. Tale obbligo viene meno se può esporre la persona assistita a
procedimento penale. Perché prevale la tutela alla salute e si teme che un soggetto
non ricorra a cure sanitarie di cui necessiterebbe nel timore di incorrere in
un’incriminazione.
Destinatari referto: pm e ufficiali di p.g. deve pervenire in forma scritta entro 48 h o
immediatamente se il ritardo può compromettere esigenze legate ad accertamento
del fatto. Se sono tenuti più soggetti al referto possono redigere un unico atto e
sottoscriverlo tutti.
Contenuto:
persona alla quale si è data assistenza,
luogo dove ora si trova,
luogo, tempo e circostanze riguardanti l’intervento effettuato,
le notizie che possono servire per stabilire circostanze del fatto, mezzi con i quali è
stato commesso.
10. Le notizie di reato non qualificate
Si fa riferimento genericamente alle notizie apprese da pm di propria iniziativa, fuori
dagli apparati previsti e disciplinati con mezzi tipici di trasmissione dell’informazione
relativi a un fatto raffigurabile come reato.
Non presentano caratteristiche determinate e sono connesse a strumenti di
conoscenza e osservazione della realtà che consentono una presa di conoscenza che
giustifichi sospetto di criminosità.
Si tratta di situazioni percettive solo del pm, perché se fossero apprese dalla polizia
giudiziaria
dovrebbero venire cristallizzate in una denuncia al pm e quindi sarebbero notizie
qualificate.
Esempi: qualora il pm abbia avuto percezione diretta del fatto perché compiuto in
sua presenza in udienza ipoteticamente o ascoltando una conversazione.
Non possono costituire notitia criminis notizie di reato apprese mediante
intercettazioni telefoniche o telematiche effettuate illecitamente (Art. 240 c.2 cpp
introdotto da l.281/06).
11. Le cd condizioni di procedibilità: nozione
Art.50 cpp l’esercizio ex officio dell’azione solo allorquando non sia necessaria
querela, istanza o richiesta o autorizzazione a procedere. Le condizioni di
procedibilità sono fatti giuridici che afferiscono a situazioni di tipo impeditivo, al
verificarsi dei quali è subordinato l’esercizio dell’azione penale. In mancanza di una
condizione di procedibilità:
il pm chiede archiviazione,
il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere,
in dibattimento sentenza di non doversi procedere perché l’azione penale non
doveva essere iniziata.
La corte costituzionale nel 1967 ha affermato che non vi è contrasto con art.112 cost
perché l’ordinamento può comunque stabilire condizioni per l’esercizio dell’azione
stessa.
Querela, richiesta e istanza sono notizie di reato, non lo è la richiesta di
autorizzazione. Sono dichiarazioni volitive e non solo di scienza. Proprio in quanto
tali riescono a rimuovere l’ostacolo che impedisce il normale svolgimento dell’attività
procedimentale.
Ci sono diversi motivi che giustificano tale condizione di procedibilità:
esiguità di determinati fatti che l’ordinamento considera reati, ma sono di scarso
rilievo sul piano dell’allarme sociale e quindi si lascia alla persona offesa la possibilità
di stabilire se servirsi della chances offerta dal sistema (danneggiamento semplice,
percosse, ingresso abusivo in un fondo),
illeciti che afferiscono la sfera personale e quindi la parte offesa potrebbe non volere
un procedimento penale con la pubblicità che questo comporta (ingiuria,
diffamazione, stalking…)
ragioni politiche connesse a taluni reati per cui l’accertamento è subordinato a
valutazioni della pubblica autorità (delitti commessi da cittadino estero, delitti
commessi a danno del Presidente della Repubblica…).
Quindi talvolta la manifestazione di volontà spetta a parte offesa talvolta a pubblica
autorità.
12. L’incidenza delle condizioni di procedibilità sulle attività del
procedimento per le indagini preliminari
La manifestazione di volontà alla procedibilità del reato deve avvenire entro limiti di
tempo ben precisi, trascorsi i quali non è più consentita e se formulata è tamquam
non esset, poiché si cristallizza lo stato di non procedibilità. Se si presume che la
condizione non ancora avveratesi possa sopraggiungere si possono compiere solo
attività di cui art.346 cpp, ovvero atti diretti ad assicurare fonti di prova. O ancora
l’art.348 c.2 cpp stabilisce che si possano fare ricerche di cose e di tracce pertinenti al
reato, ricerche di persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione dei fatti, acquisizione di plichi e di corrispondenza, accertamenti
urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose, sequestri, accertamenti tecnici non
ripetibili. In caso di periculum in mora è possibile l’assunzione di prove
anticipatamente mediante l’incidente probatorio. Questi atti, che sono consentiti nel
caso di urgenza, servono alla conservazione di materiale suscettibile di utilizzazione a
fini probatori nel caso in cui intervenga la condizione di procedibilità, ma
potrebbero servire anche per individuare correttamente il regime di procedibilità.
Non sempre, infatti, è chiaro se si tratti di reato perseguibile a querela di parte o
d’ufficio, es. violazione di domicilio normalmente perseguibile a querela, ma se è
usata violenza è perseguibile d’ufficio.
Esclusi qualora non sia ancora intervenuta la condizione di procedibilità:
ispezione,
perquisizione,
intercettazioni,
identificazione della persona come possibile autrice del reato,
assunzione di sommarie informazioni di persone in grado di riferire su circostanze
utili alle indagini.,
interrogatori,
atti di coercizione personale, infatti art.381 c.3 cpp, si consente l’arresto in flagrante
nei reati perseguibili a querela nel caso in cui questa sia intervenuta anche oralmente.
Se la condizione non è più verificabile non si possono compiere atti di indagine,
tranne quelli diretti ad accertare il regime di procedibilità per capire se sia soggetto al
verificarsi della condizione oppure no.
13. Le diverse condizioni di procedibilità
Titolo III libro V del codice: condizioni di procedibilità:
A. querela,
B. richiesta di procedimento,
C. istanza di procedimento,
D. autorizzazione di procedere.
Ci sono poi altre condizioni di procedibilità non disciplinate che si trovano sparse
qua e la. Nel 1930 si riteneva che tali istituti avessero natura sostanziale e
processuale, perché erano viste come condizioni di punibilità e di procedibilità. Oggi
nessuno dubita della loro natura processuale, ma il legislatore del 1988 ha lasciato
alcuni articoli nel codice penale, anche se si auspica in un riordino della materia.
14. (Segue): a) la querela
La querela è l’atto facoltativo, rinunciabile e normalmente revocabile, attraverso il
quale la persona offesa, o altro avente diritto, manifesta la volontà che si proceda in
ordine a un fatto previsto dalla legge come reato per cui non debba procedersi
d’ufficio o a seguito di richiesta o di istanza. La legittimazione a proporre querela è
riconosciuta a chiunque, titolare di un bene tutelato da una norma penale, sia stato
offeso da un comportamento che abbia violato tale norma. Art.120 c.p.
Non solo persona fisica, ma anche collettiva e quindi agirà per mezzo del suo legale
rappresentante (art.337 c.3 cpp).
Normalmente il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa
(art.126 c.p), ma per i reati contro l’onore, per tutelare la memoria del decuius, la
legittimazione è attribuita ai genitori, al coniuge, all’adottante, ai prossimi congiunti,
se l’offeso sia morto (art.597 cpp).
Se con un’unica azione lesiva si offendono più persone, ma che integra un unico
reato, basta la querela di un solo soggetto perché vi sia la procedibilità. Esempio
appropriazione indebita di qualcosa appartenente a più persone.
Se con un’azione che realizza un concorso di reati in danno di più soggetti, la
procedibilità di ciascuno dei reati resta subordinata alla volontà della rispettiva
persona offesa.
Se offesa è una persona: <14 anni, o interdetta per infermità gli unici legittimati sono
genitore e tutore (art.120 c.2 c.p). i minori >14 anni e gli inabilitati possono proporre
personalmente querela, ma resta salvo il potere sostitutivo dato al genitore, curatore,
tutore, che possono agire in loro vece e nonostante ogni loro contraria dichiarazione
di volontà espressa o tacita.
Se i minori <14 anni e infermi non avessero un rappresentante o fossero in conflitto
il GIP del luogo dove si trova la persona offesa, su richiesta del pm o di persone che
si occupano dell’educazione e della cura, nomina un curatore speciale.
Una volta nominato il curatore speciale assume solo la rappresentanza, ma non è
obbligato a presentare querela altrimenti diventerebbe una perseguibilità d’ufficio.
Legittimati a ricevere querela:
pm,
ufficiali di polizia,
agente consolare all’estero.
Forme:
per iscritto o oralmente,
personalmente dall’offeso o da un suo procuratore speciale.
Per iscritto: sottoscritta da offeso o da un procuratore speciale. Può presentarsi
direttamente o inviata per mezzo posta, con plico raccomandato.
Orale: il pubblico ufficiale redige processo verbale che viene sottoscritto da
interessato o da chi lo rappresenta.
L’autorità che riceve la querela deve accertare data e luogo. La data è fondamentale
dato che la querela sottostà a un termine decadenziale.
Contenuto:
notitia criminis e volontà che si proceda,
non si richiedono forme sacramentali purché emerga in modo inequivocabile
l’intenzione del dichiarante di ottenere instaurazione del procedimento.
Se è una querela di un ente morale, il contenuto dovrà essere completato con
l’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza del soggetto che la propone,
perché chi la riceve possa verificare il rappresentante legale autorizzato ad agire.
Il principio di inscindibilità delle posizioni dei concorrenti nello stesso reato di cui
art.110 c.p porta con se l’estensione della querela, ovvero pur se il querelante voglia
procedere solo contro uno di loro la querela si estende di diritto anche agli altri.
15. (Segue): fatti a effetto impeditivo della querela
Ci sono:
1. fatti a effetto impeditivo, che operano anteriormente al manifestarsi della volontà
diretta a ottenere il procedimento,
2. fatti a effetto estintivo, ovvero che intervengono successivamente.
Fatti a effetto impeditivo:
Decorso del termine. Art.330 cpp: la querela non si può presentare se siano decorsi
tre mesi dal giorno in cui l’offeso abbia avuto notizia del reato. se deve agire un
curatore speciale il termine decorre dalla notifica del provvedimento di nomina. Il
termine è perentorio, la sua inosservanza porta la decadenza dal diritto di compiere
l’atto nonché l’inammissibilità dell’atto eventualmente compiuto. Si risponde a
un’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche che l’ordinamento non consente
siano in uno stato di perenne incertezza, soprattutto in ambito penale dove il
trascorrere del tempo attenua l’interesse alla repressione dei reati (eccezioni al
termine prefissato: violenza sessuale e stalking-6 mesi).
Rinuncia da parte di colui al quale spetta l’esercizio. Non può sottoporsi a termine ne
a condizione a pena di inefficacia della rinuncia stessa. Può essere espressa o tacita e
sorge dopo che vi sia stato un presunto reato.
c. la rinuncia espressa viene fatta personalmente o mediante un procuratore speciale
con dichiarazione scritta o sottoscritta rilasciata dall’interessato o da un suo
rappresentante. Oppure oralmente dinanzi a un notaio o polizia giudiziaria che,
accertata l’identità del dichiarante, redigono processo verbale che deve essere
sottoscritto dal dichiarante.
d. La rinuncia tacita comportamenti da parte di chi ha il diritto di querela incompatibili
con tale volontà. Devono essere fatti seri, univoci e concludenti.
La rinuncia fatta dal genitore o tutore non priva il minore o l’inabilitato di fare
querela. Il principio di inscindibilità delle posizioni dei concorrenti nello stesso reato
di cui art.110 c.p porta con se l’estensione della querela, quindi a contrario anche la
rinuncia di querela verso un autore si estende a tutti.
Deferimento da offeso e offensore a una giuri d’onore il un giudizio sulla verità dei
fatti lesivi del decoro e della reputazione attribuiti all’offeso. In ipotesi di ingiuria e
diffamazione. Con questo deferimento la querela si ritiene implicitamente rinunciata
(art.596-597 cpp).
16. (Segue): fatti a effetto estintivo della querela
Fatti a effetto estintivo, ovvero dopo la querela:
A) Remissione della querela, consiste in una dichiarazione di volontà con la quale il
querelante revoca l’atto proposto, per annullarne gli effetti. Rinunciando a esercitare
il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. Non devono esserci ne termini
ne condizioni (art.154 c.p). però è un atto bilaterale, ovvero necessita
dell’accettazione espressa o tacita del querelato. La rinuncia invece è un atto
unilaterale. Questo per tutelare il querealto, che può volere una decisione nel merito
dopo aver ricevuto una querela. La remissione deve avvenire prima che vi sia stata
una sentenza irrevocabile e può avvenire in sede processuale o extraprocessuale. È
esclusa per reati di violenza sessuale e atti sessuali verso minorenni. Questo per
tutelare la persona offesa, che potrebbe essere sottoposta a pressioni indebite e di
recente l’irretrattabilità è stata estesa anche allo stalking. La remissione deve essere
presentata personalmente o per mezzo di un procuratore generale all’autorità
giudiziaria procedente o alla polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione all’autorità.
Extraprocessuale, può essere espressa tramite dichiarazioni di volontà rilasciata al
querelato o davanti autorità giudiziaria, ma anche tacita, qualora vengano compiuti
atti incompatibili con la querela.
La remissione viene proposta dai rappresentanti nel caso in cui l’offeso sia minore di
anni 14 o interdetto, se è minorenne >14 anni o inabilitato può essere presentata
personalmente anche se la querela è stata proposta da rappresentante, ma è
necessario che intervenga comunque l’approvazione del rappresentante perché la
remissione dispieghi i suoi effetti. Stesse regole valgono per la capacità di accettare la
remissione.
Se la querela è presentata da più persone la remissione non interviene se non opera
da parte di tutti i querelanti. Questo principio vale per i reati plurioffensivi (es. delitti
contro il patrimonio in cui siano colpiti il proprietario, possessore, titolare di un
diritto reale), mentre nel caso di un atto che configuri diversi reati quanti i lesi (es.
lesioni colpose), allora la remissione può valere in modo distinto.
Se tra più offesi solo taluni abbiano fatto querela e poi remissione, nulla impedisce
agli altri di presentare la querela.
La corte cost. con sent.151/75 ha dichiarato incostituzionale l’art.156 c.p per
violazione del principio di uguaglianza, infatti si ritiene esercitabile diritto di
remissione, anche se deceduto l’offeso, da parte degli eredi, purché tutti vi
acconsentano.
B) Deferimento da offeso e offensore a una giurì d’onore del giudizio sulla verità dei
fatti lesivi del decoro e della reputazione attribuiti all’offeso. In ipotesi di ingiuria e
diffamazione. Esplica effetto estintivo se avviene dopo la querela, ma prima di una
sentenza irrevocabile (597 cpp).
17. (Segue): b) la richiesta di procedimento
Richiesta di procedimento, vale a dire l’atto amministrativo discrezionale con il quale,
relativamente a determinati reati espressamente previsti dalla legge, la competente
autorità elimina un ostacolo al procedimento penale sollecitandone lo svolgimento.
Si presta attenzione a considerazioni di opportunità politica o sociale demandate a
organi del potere esecutivo. Contiene la notizia ufficialmente data all’autorità
giudiziaria di un sospetto di un illecito penale e la volontà che in relazione a questo si
proceda. Competente è il ministro della giustizia, che vi provvede con atto
sottoscritto da presentare all’ufficio del pm nell’ipotesi in cui siano più gli autori del
reato la richiesta si estende a tutti di diritto (principio di inscindibilità delle posizioni
dei concorrenti in un medesimo reato).
Possono esserci fatti con effetto impeditivo:
Termini: (art.128 c.p).
e. Tre anni dal giorno in cui il presunto autore del reato si trova nel territorio dello
stato per delitti commessi all’estero la cui punibilità dipende dalla presenza sul nostro
paese del reo.
f. Tre mesi dal giorno in cui l’autorità ha avuto conoscenza del fatto, se per la
procedibilità dei reati sia necessaria la richiesta.
Non ci sono fatti con effetti estintivi. È irrevocabile (art.129 c.p).
È necessaria in alcune ipotesi (art.313 c.p):
Delitti commessi all’estero da cittadino o da straniero, che ledano interessi primari
dello stato,
Per delitti procedibili a querela se commessi a danno del presidente della Repubblica,
Per i delitti di offesa alla libertà e onore dei capi di stato esteri e contro
rappresentanti stati esteri, offese alla bandiera o altro emblema di stato estero.
18. (Segue): c) l’istanza di procedimento
Atto facoltativo con cui la persona offesa da un delitto commesso all’estero ne da
conoscenza all’autorità giudiziaria manifestando contestualmente la volontà che si
proceda.
Si deve trattare di un delitto comune, non politico, per il quale se commesso in Italia
sarebbe stato procedibile d’ufficio e per il quale la legge italiana prevede la reclusione
< nel minimo a 3 anni, quando autore sia un cittadino italiano, o l’ergastolo o
reclusione non < nel minimo a 1 anno se autore sia cittadino straniero.
L’istanza è alternativa alla richiesta del ministro della giustizia se a essere leso è un
singolo.
La disciplina richiama quella della:
Querela, per capacità, rappresentanza e forme di presentazione dell’atto,
Richiesta, per i termini e assenza di fatti con effetto estintivo in quanto è
irretrattabile.
19. (Segue): d) l’autorizzazione a procedere
Atto discrezionale contenente una manifestazione di volontà, con il quale i
competenti organi statuali, su sollecitazione del pm e a seguito di una valutazione di
opportunità in relazione a un pubblico interesse che essi sono chiamati a tutelare,
consentono il completo svolgimento del procedimento per le indagini e il
promovimento dell’azione in determinati casi in cui l’accertamento di un reato viene
espressamente subordinato dalla legge alla concessione del provvedimento
autorizzato. Manca il connotato della notitia criminis, che invece si trova nelle altre
ipotesi. Infatti si presume che l’autorità giudiziaria già conosca il presunto illecito, ma
manchi l’autorizzazione per procedere.
Querela, richiesta e istanza sono condizioni nel procedimento, destinate a incidere
sul promovimento dell’azione penale.
L’autorizzazione, invece, anche se in casi marginali può essere condizione del
processo, poiché la necessità di richiederla può sorgere anche dopo il promovimento
dell’azione e quindi a procedimento concluso e a processo iniziato. In questo caso il
giudice sospende il processo e il pm richiede autorizzazione.
Situazioni che richiedono l’autorizzazione:
Delitti contro la personalità dello stato la cui repressione è subordinata a valutazioni
di opportunità politica facenti capo a principi di sicurezza statale interna e
internazionale.
Reati commessi da presidente del consiglio dei ministri e ministri nell’esercizio delle
loro funzioni, per capire se il soggetto ha agito per tutelare un interesse dello stato
costituzionalmente garantito o di un interesse pubblico nell’esercizio della funzione
di governo (l.cost.n.1/1989)
Reati commessi da giudici della corte costituzionale (l.cost.n.1/1948).
La domanda di autorizzazione deve contenere:
Esposizione del fatto per il quale si procede,
Indicazione delle norme di legge che si assumono violate,
Specificazione degli elementi su cui si fonda.
Deve essere avanzata da pm prima dell’esercizio dell’azione penale e comunque
entro 30 giorni da iscrizione su registro della notitia criminis del nome della persona
per la quale l’autorizzazione sia resa necessaria. Se la persona è stata arrestata in
flagranza l’autorizzazione deve esserci immediatamente prima dell’ud di convalida.
Il pm ha questo tempo per compiere attività di indagine necessaria per presentare
eventualmente richiesta di autorizzazione e per responsabilizzarlo alla celerità onde
evitare che situazioni come queste restino nell’incertezza.
L’organo autorizzante non deve fare valutazioni su applicazione delle norme
processuali, ma solamente su opportunità politica di consentire o meno il
procedimento e non anche apprezzamenti che investano la corretta applicazione di
norme processuali dall’autorità giudiziaria. Se no ci sarebbe ingerenza di un potere in
un altro.
Organi che concedono autorizzazione:
Ministro della giustizia-reati contro personalità dello stato,
Corte costituzionale- per reati di vilipendio alla corte,
Assemblea legislativa verso la quale è diretto-reati di vilipendio verso assemblee,
Corte costituzionale- per reati commessi da membri della corte,
Camera di appartenenza-reati commessi da presidente del consiglio,
Senato- reati commessi da più ministri appartenenti a camere diverse,
Senato- ministro non appartenente delle camere.
Ci sono una serie di atti vietati finché non viene concessa l’autorizzazione: fermo,
misure cautelari personali, perquisizioni personali e domiciliari, ispezioni personali,
intercettazioni,…ovvero atti coattivi verso la persona. Questi atti si possono
compiere prima dell’autorizzazione:
Se lo stesso interessato lo chieda al pm
Se il soggetto è colto in flagranza di reato per il quale sia obbligatorio l’arresto.
Resta applicabile art.346 cpp per cui si possono compiere atti di indagini utili per
assicurare le fonti di prova.
Se vi sono più persone che hanno commesso reato contro personalità dello stato,
l’autorizzazione concessa verso una si estende agli altri.
L’estensione non opera per delitti omessi da ministri o giudici costituzionali. Perché
le valutazioni si imperniano su intuitus personae.
Se l’autorizzazione è richiesta solo per alcuni soggetti coinvolti e questa tarda ad
essere concessa si può procedere separatamente verso i quali la garanzia processuale
non opera. Questa separazione è una facoltà, la cui valutazione è rimessa a autorità
giudiziaria.
L’autorizzazione, una volta concessa è irrevocabile. Vige un principio per cui un
soggetto che agisce in virtù di un potere il cui esercizio è subordinato alla richiesta di
un soggetto diverso, compiuta l’attività sollecitata dall’altro non può più tornare sui
suoi passi (functus est munere suo).
20. (Segue): e) l’autorizzazione al compimento di specifici atti d’indagine nei
confronti dei parlamentari
Procedimento a carico dei membri delle assemblee legislative, in passato erano
coperti da immunità parlamentari ex art.68 comma 2 della costituzione, in virtù della
quale nessun deputato o senatore poteva essere sottoposto a procedimento penale
senza autorizzazione della camera di appartenenza, oggi si vedono drasticamente
ridotta la loro garanzia. Infatti l’istituto sarebbe dovuto servire per verificare se fosse
esistito un fumus persecutionis, ovvero se il processo fosse il frutto di una
persecuzione politica. Ma tale strumento era divenuto terreno di conflitto tra potere
giudiziario e politico e l’istituto dell’autorizzazione a procedere sembrava ormai
essere un modo per creare posizioni di privilegio di alcuni membri della classe
politica. Da qui il bisogno di un radicale mutamento e cambiamento al quale si
pervenne con legge costituzionale 29 ottobre 1993 n.3 (modifica art.68 cost). per cui
solo per il compimento di certi atti è necessario richiedere autorizzazione alla camera
i appartenenza da parte di autorità giudiziaria. Atti che dovrebbero essere a sorpresa:
Adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale,
Perquisizioni domiciliari e personali,
Ispezioni personali,
Intercettazioni di conversazioni e comunicazioni,
Sequestri di corrispondenza,
Atti la cui esecuzione resta sospesa in attesa dell’autorizzazione. Quindi tali atti
restano inefficaci se autorizzazione non interviene, a meno che la necessità di
richiedere l’autorizzazione sia intervenuta dopo l’emissione e il compimento di tali
atti. In tali casi gli atti restano efficaci e utilizzabili anche se non autorizzati da
camera di appartenenza).
Dopo la modifica il pm può compiere indagini verso un membro del parlamento
anche a insaputa dell’interessato e poi promuovere azione penale.
Legge 437 del 1966 “protocollo sui privilegi e immunità delle comunità europee”-i
membri del parlamento europeo beneficiano sul territorio nazionale delle immunità
riconosciute ai membri del parlamento del loro paese.
21. La segretezza del procedimento per le indagini preliminari
Art.329 comma 1 cpp gli atti del procedimento per le indagini preliminari sono
coperte dal segreto. Parlare di segretezza in un modello accusatorio sembra un
nonsense, ma in realtà la segretezza che ispiri le indagini di una parte si concilia con
tale modello. La pubblicizzazione delle attività investigative potrebbe inficiare i
risultati stessi, da cui derivano le necessarie indicazioni al pm sul promovimento
dell’azione penale. Ma per non intaccare il modello accusatorio è necessario che la
segretezza resti ancorata alla fase di indagine e che i risultati qui ottenuti rimangano
sterili ai fini probatori. La segretezza si articola in:
1. Segretezza di divulgazione, segretezza esterna,
2. Segretezza di partecipazione, segretezza interna.
1. Garantisce da eventuali propalazioni di notizie fuori dalla cerchia di coloro che
agiscono nel procedimento ed è tonificato da divieto di pubblicazione con il mezzo
stampa o con altro mezzo di diffusione ex art.114 cpp
2. Interna, finalizzata a impedire ai soggetti coinvolti in un procedimento penale di
venire a conoscenza delle attività di indagine che vi si vanno compiendo e
dell’instaurazione di esso. Il codice prevedeva che dovessero rimanere coperte da
segreto anche le iscrizioni delle notitiae criminis sino a quando a conclusione delle
indagini, il pm non avesse formulato l’imputazione a carico delle persone sottoposte
a procedimento. A tale netta chiusura si è data attenuazione con legge 332 del 1995.
Infatti art.335 c.3 cpp oggi prevede che le iscrizioni contenute nel registro sono
comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e rispettivi
difensori, ove ne facciano richiesta. Il sarcasmo che suscita tale norma è palese. Una
persona dovrebbe agire a tentoni su supposizioni e soprattutto opinare dove
l’indagine sia stata aperta, per avere certezza dovrebbe presentare una richiesta a tutti
gli uffici della procura della repubblica sul territorio nazionale. Inoltre vi sono due
limitazioni a tale regola:
Per fatti di criminalità organizzata e di particolari gravità (omicidio, estorsione
aggravata,…) la comunicazione della notizia è completamente esclusa, per garantire
circospetta attività investigativa,
Il pm se rinviene particolari esigenze attinenti alle indagini, può disporre con decreto
motivato il segreto delle iscrizioni per un periodo non maggiore di tre mesi e non
rinnovabile.
Art.329 cpp la segretezza interna ed esterna viene:
Chiusura fase investigativa,
Con la conoscenza o conoscibilità che la legge consente al sottoposto alle indagini
degli atti. Allorquando l’atto per il suo compimento richieda la presenza
dell’interessato, ovvero del suo difensore (interrogatorio, accertamento tecnico non
ripetibile).
A tale disciplina si rinvengono due deroghe:
Anticipata cessazione della segretezza, per singoli atti il pm può disporre la
diffusione di notizie, che secondo regole ordinarie dovrebbero restare segrete
(esempio un’informazione assunta da polizia giudiziaria che percepita dall’estreno
potrebbe portare ulteriori apporti informativi),
Posticipazione della segretezza, il pm può procrastinare per singoli atti il
mantenimento della segretezza.