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Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato


I diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa possono essere esercitati, in ogni stato e grado del procedimento, anche da enti e associazioni portatori di determinati interessi lesi dal reato, quando non siano stati direttamente danneggiati.

Il riconoscimento di tali soggetti mira a salvaguardare quelle situazioni nelle quali determinate attività possono portar pregiudizio agli interessi di un grande numero di persone, facendo sorgere problemi ignoti a liti meramente individuali (enti esponenziali di situazioni meta-individuali).

Gli enti e le associazioni ai quali sono riconosciuti, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato trovano legittimo ingresso tra i soggetti processuali penali; ma possono esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato (art. 91).

L’art. 91 investe della legittimazione ad adottare iniziative processuali unicamente gli enti i quali perseguano istituzionalmente finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, a condizione che tali finalità siano state riconosciute in forza di legge. Il medesimo articolo pone altre due limitazioni per scongiurare il rischio di interventi inopportuni: che il riconoscimento ex lege della qualità di enti rappresentativi sia avvenuto anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, e che si tratti di organismi senza scopo di lucro.

I diritti e le facoltà di cui si tratta possono essere esercitati in qualsiasi stato e grado del procedimento.

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