vDiritto romano: il pegno
DIRITTO ROMANO: IL PEGNO
Il pegno si configura come diritto reale su cosa altrui, che sorge per effetto di una convenzione diretta a costituire una garanzia per un rapporto obbligatorio preesistente.
Il pegno si costituisce convenzionalmente mediante il trasferimento del possesso di una cosa mobile dal debitore al creditore di un precedente rapporto obbligatorio.
La tutela di questo rapporto venne introdotta dal pretore mediante un'actio in factum pigneraticia, diretta ad ottenere la restituzione della cosa data in pegno qualora l'obbligazione garantita fosse stata adempiuta.
Il creditore non poteva usare la cosa, e ne rispondeva solo per custodia.
Nel momento in cui il debitore non adempi l'obbligazione, il creditore non ne diventa proprietario, ma ha il potere di vendere il pegno e di soddisfarsi sul ricavato sino all'ammontare del suo credito, essendo obbligato e restituire l'eventuale superfluo.
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Dettagli appunto:
- Autore: Sara Zauli da Baccagnano
- Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Istituzioni di diritto romano
- Docente: Alberto Maffi
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