Diritto romano: il deposito
DIRITTO ROMANO: IL DEPOSITO
Consiste nella consegna di una cosa mobile fatta da un soggetto ad un altro soggetto perchè la conservi per un certo periodo e la restituisca alla scadenza di un dato termine o a richiesta del depositante.
Il carattere reale del contratto si manifesta nella circostanza che l'obbligo di restituzione della cosa ricevuta nasce dalla stessa consegna.
La funzione del negozio implica che l'oggetto di deposito siano o cose infungibili, o cose fungibili identificate dalle parti nella loro specificità e individualità.
Con obbligo di restituzione in specie.
La cosa deve essere restituita integra, l'obbligazione non è adempiuta se la cosa vieneconsegnata danneggiata.
Il depositario ha la semplice detenzione della cosa e non può usarla, salvo espresso consenso del depositante.
Elemento essenziale era la gratuità: l'obbligo del depositante è solo quello di rimborsare al depositario eventuali spese per la conservazione della cosa.
Questi obblighi possono essere fatti valere dal depositario mediante il ius retentionis o con un'actio depositi contraria.
Contratto perfettamente bilaterale.
La formula in factum concepta condanna il depositario che non ha restituito la cosa.
Non risponderà, invece, nel caso in cui la cosa venga danneggiata o rubata da terzi.
- Deposito necessario: viene effettuato in situazione di grave pericolo. Se il depositario non la restituisce o la cosa perisce per suo dolo, è intentabile un’azione penale in duplum .
- Deposito ( o sequestro) giudiziale: la cosa contesa è affidata a un terzo che si impegna a restituirla a lite decisa. Il sequestratario ha il possesso ad interdicta.
- Deposito irregolare: Va restituito su semplice richiesta e produce interessi senza bisogno di ricorrere alla stipulatio. A differenza del mutuo, va a vantaggio anche del depositante.
Il deposito è diretto a soddisfare l'interesse del depositante, che affida ad un terzo la detenzione di una cosa per meglio assicurarne la conservazione.
Continua a leggere:
- Successivo: Diritto romano: il comodato
- Precedente: Diritto romano: il mutuo
Dettagli appunto:
- Autore: Sara Zauli da Baccagnano
- Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Istituzioni di diritto romano
- Docente: Alberto Maffi
Altri appunti correlati:
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- La dinamica dei mercati finanziari: Un'analisi delle relazioni tra i mercati finanziari negli anni di crisi
- Istruzione, cittadinanza e dispositivi di valutazione: le prove INVALSI
- L'intelligenza artificiale: sfide etiche e implicazioni democratiche
- Strategie di hedging e rischi finanziari
- Le alterazione del sistema delle fonti del diritto: i D.P.C.M. al tempo del Covid-19
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.