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La pignoris capio

LA PIGNORIS CAPIO


Essa veniva compiuta senza la presenza del rex o magistrato (extra ius).
Procedimento con cui il creditore si impossessava di cose del debitore per indurlo ad adempiere, riottenendo così il proprio bene.
I mores consentivano ai soldati di usare la pignoris capio per ottenere il proprio stipendio; le XII Tavole invece a colui che avesse comprato un animale da sacrificare senza pagarne il prezzo. Più tardi venne concessa ai publicani nei confronti dei debitori di imposte.Queste azioni costringevano il soggetto passivo a eseguire una prestazione; l'attore si teneva la cosa finchè non venisse soddisfatto.
Se in un anno l'interesse non fosse stato soddisfatto, allora l'attore poteva tenersi la cosa (usucapio). In mancanza di giustificazione, il convenuto poteva adempiere alla l.a sacramento il rem.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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