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Gentes, familiae, civitas, rex e imperium

GENTES, FAMILIAE, CIVITAS, REX E IMPERIUM


I romani erano fortemente legati alle credenze di divinità e del mondo occulto, e si può dire che anche essi svolgessero una funzione rilevante nella società.
Le gentes acquistarono più importanza all'inizio della repubblica, ma erano destinate a scomparire lasciando solo scarse tracce nel diritto.
Le familiae invece conservarono la loro importanza e struttura per molti secoli avanti.
La comunità fu dato il nome di Stato o civitas.
Il rex e l'imperium (potere sovrano) imposero le loro decisioni a singoli soggetti o gruppi sociali; lo Stato per una parte del periodo si occupò di punire solo i delitti di tradimento, di sovversione interna e militari. Lasciando gli esiti degli altri illeciti alla gens o ad un capo famiglia, oppure ad un cittadino qualunque che volesse mettere in atto il proprio potere esponendo il suo giudizio. 
Quando la civitas collaborava col rex per redimere le controversie, essi esponevano un proprio giudizio, conferendo poi il potere al capofamiglia vincitore di poter applicare pene e sanzioni ad altri illeciti secondo il proprio giudizio.
Al loro interno il potere dei singoli capofamiglia era parecchio. Spesso lo Stato, nei rapporti privatistici, non aveva alcun potere.
Con il passare dei secoli però, la civiltà romana riuscì a separare il diritto dalla religione.
Inizialmente le regole di condotta erano spesso giuridico-religiose. La loro osservanza era assicurata da sanzioni religiose, o dal timore della vendetta degli dei.
La magia serviva per controllare i modi in cui gli atti importanti della vita sociale dovessero essere compiuti. Solo tramite le forze occulte avrebbero ottenuto efficacia. Inoltre la magia era anche necessaria per alcune pene capitali, e poteva costituire l'oggetto di gravissime punizioni.
Il formalismo era la prescrizione di una rigida forma per il compimento degli atti stessi. Era indispensabile, pena l'invalidità dell'atto. La religione favoriva tale tipo di formalismo tramite preghiere prescritte per rivolgersi agli dei.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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