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Storia del diritto del lavoro: la prima legislazione sociale


In cui le leggi in materia di lavoro si presentano soprattutto come norme eccezionali rispetto al diritto privato comune.
In epoca precedente al codice civile vigente è possibile rinvenire richiami specifici più che a un sistema de diritto del lavoro, ad una legislazione del lavoro.
Sul piano formale, la legislazione sociale si presentava in posizione eccezionale rispetto al sistema del diritto comune, come risposta dell’ordinamento alla questione sociale sorta per effetto del processo di industrializzazione (c.d. rivoluzione industriale).
Il codice civile del 1865, d’altra parte, non prevedeva una disciplina del contratto di lavoro.
La regolamentazione del lavoro industriale non era prevista dalla legge, poiché si riteneva che in questo campo l’autonomia privata dovesse essere e restare sovrana.
Tuttavia, nel corso del XIX secolo, in seguito all’estendersi del processo di industrializzazione ed al parallelo aggravarsi della questione sociale, lo Stato cominciò ad intervenire dappertutto in Europa, introducendo una speciale legislazione e contestualmente cadevano i divieti di organizzazione sindacale.
In tal modo, alla fine del XIX secolo, di fronte al sistema del diritto civile inteso come diritto comune dei privati, si veniva sviluppando tutta una serie di disposizioni di legge dettate in deroga ai principi del codice civile, per proteggere il lavoratore in quanto contraente più debole nel rapporto di lavoro (c.d. legislazione sociale).
Al metodo legislativo si accompagnava, per la tutela degli interessi di classe dei lavoratori, il metodo contrattuale o dell’autotutela collettiva.
In Italia lo sviluppo della prassi sindacale portò la giurisprudenza all’elaborazione delle norme concernenti la disciplina del contratto di lavoro operaio; e ciò soprattutto in seguita alla istituzione dei collegi dei probiviri (1893).
In ciascuno di tali collegi erano costituiti un ufficio di conciliazione ed una giuria, alla quale era demandata una funzione giurisdizionale di decisione delle controversie di lavoro tra operai e industriali, qualora non si giungesse ad un accordo tra le parti in sede conciliativa.
In assenza di norme di legge, i giudizi dovevano essere decisi secondo equità sulla base delle regole collettive ricavate dalla prassi (formazione extra-legislativa del diritto del lavoro).

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