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Storia del diritto del lavoro: i principi costituzionali e la legislazione speciale


Nell’ambito della codificazione unificata del diritto privato, la peculiarità del diritto del lavoro, così evidente nella Carta costituzionale, non è altrettanto marcata.
È stato questo uno degli aspetti maggiormente dibattuti dalla dottrina ed esso è all’origine di contrasti nella giurisprudenza.
Si comprende, allora, come il processo di attuazione della Costituzione abbia dominato l’evoluzione del diritto del lavoro nella fase del consolidamento della democrazia e dell’industrializzazione della società italiana.
Se a ciò si aggiunge che la liberalizzazione dell’attività sindacale e della contrattazione collettiva, nella quale è da ravvisare la maggiore caratteristica del nuovo assetto costituzionale, ha reciso le radici stesse della rigida connessione tra la legge e il contratto collettivo, come fonti di regolamentazione eteronoma del rapporto di lavoro contrapposta all’autonomia individuale dei privati esistente nel passato ordinamento corporativo, è agevole comprendere come si sia pervenuti ad una progressiva erosione dell’area della disciplina del lavoro nel codice civile ed alla sua sempre più larga sostituzione con le norme delle leggi speciali e dei contratti collettivi.
Storicamente, se si guarda all’evoluzione del diritto del lavoro nel periodo successivo alla emanazione della Costituzione, è possibile distinguere due linee di tendenza e quindi di politica del diritto.
La prima di esse è rivolta soprattutto all’integrazione della disciplina codicistica e quindi al perfezionamento del sistema di tutela c.d. minimale del lavoratore come soggetto contrattualmente debole e bisognoso di protezione.
Nella seconda, diviene prevalente l’orientamento verso una tutela più ampia del lavoratore, considerato non più soltanto come un contraente debole nell’ottica del rapporto di scambio, ma anche nella sua duplice qualità di soggetto inserito in un rapporto di produzione e di appartenente ad una classe o categoria socialmente sottoprotetta.
Così intesa, la tutela non è più limitata alle condizioni minime di trattamento, ma si estende alla dignità sociale e quindi alla persona del lavoratore, specificandosi anche come tutela contro le discriminazioni.
Sulla medesima linea si colloca poi l’ulteriore tendenza a riequilibrare a favore dei lavoratori i rapporti di potere, non solo nell’azienda, ma nella sfera più ampia della società civile, attraverso lo strumento della legislazione c.d. promozionale: così lo Statuto dei Lavoratori.

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