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Estinzione del rapporto di lavoro: impossibilità sopravvenuta della prestazione


Anche il rapporto di lavoro ha un termine nel tempo, viene cioè a cessare.
È necessario in questa sede esaminare per mezzo di quali strumenti giuridici si realizza questo evento e quali conseguenze esso comporti.
In primo luogo vengono in rilievo i casi in cui l’effetto estintivo è riconducibile alla volontà di uno (recesso unilaterale: dimissioni o licenziamento) o di entrambi i contraenti (risoluzione consensuale).
Inoltre, i rapporti obbligatori possono risolversi per impossibilità sopravvenuta della prestazione, definitiva oppure temporanea, ma talmente prolungata nel tempo da poterla assimilare alla prima avuto riguardo all’interesse delle parti.
In proposito si deve distinguere tra eventi concernenti l’impresa (e non la persona del datore di lavoro: requisizione o inagibilità dell’azienda; distruzione dei locali aziendali) ed eventi concernenti la persona del lavoratore (assoluta incapacità fisica o morale; detenzione definitiva; morte del prestatore).

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