Lo svolgimento ordinario dell’udienza
L’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio.
All’udienza devono comunque essere presenti il Pubblico Ministero e il difensore dell’imputato e il verbale è redatto di regola in forma riassuntiva.
Lo svolgimento ordinario dell’udienza vede susseguirsi i seguenti momenti:
Ammissione di atti o documenti, all’inizio dell’udienza le parti possono chiedere al giudice l’ammissione di atti o documenti.
Esposizione del pm, il Pubblico Ministero espone sinteticamente “i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio”, cioè non si limita ad indicare le fonti di prova, bensì illustra gli elementi che ne ha ricavato.
Dichiarazioni spontanee e eventuale interrogatorio dell’imputato, l’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e può altresì chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
Si tratta di un atto con funzione difensiva che non può essere sollecitato dal pm.
L’interrogatorio è condotto dal giudice, tuttavia, su richiesta di una delle parti, il giudice deve disporre che esso si svolga nelle forme dell’esame incrociato.
Esposizioni dei difensori delle parti private, essi svolgono le proprie argomentazioni con un ordine che rispetta le cadenze dell’onere della prova: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.
Il Pubblico Ministero e i difensori possono replicare una sola volta.
Conclusioni, il Pubblico Ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari ed i documenti ammessi dal giudice all’inizio dell’udienza.
In base agli elementi emersi nel corso dell’udienza e alla discussione che si svolge in tale sede, può sorgere l’esigenza di apportare modificazioni all’imputazione originaria.
Ciò è possibile in presenza di due condizioni:
- richiesta del pm, che in virtù del principio di separazione delle funzioni processuali è l’unico soggetto investito del potere di iniziativa per modificare l’imputazione;
- rispetto di determinati limiti di modificabilità: il fatto storico deve restare inalterato negli elementi essenziali della fattispecie (non si possono cambiare i fatti), il Pubblico Ministero è legittimato soltanto a contestare all’imputato un fatto diverso, ossia dare una diversa attribuzione giuridica allo stesso fatto storico, aggiungere una circostanza aggravante, attribuirgli un fatto commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso (reato continuato) o un altro reato commesso con la medesima condotta (concorso formale);
- quando risulta a carico dell’imputato un fatto nuovo, purché procedibile d’ufficio, è richiesto il consenso dell’imputato alla contestazione in questa sede, a seconda che gli convenga percorrere lo svolgimento ordinario di un nuovo procedimento o affrontare direttamente la valutazione del giudice nell’udienza preliminare.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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