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La riconversione strutturale tramite la previdenza complementare


Tra gli interventi suscettibili di contribuire al risanamento finanziario del sistema delle pensioni, soprattutto per quanto riguarda il rapporto di dipendenza degli anziani, una posizione di primo piano è occupata dalla previdenza complementare.
In un sistema che si vuole concettualmente unitario, l'introduzione della previdenza complementare come elemento di "struttura", coessenziale ("secondo pilastro") a quel sistema, ha la valenza di opzione per un sistema misto: cioè per un sistema di previdenza sociale non più integralmente "a ripartizione", bensì parzialmente "a capitalizzazione".
Suddividendone le componenti in un sistema "binario", tramite quella scelta diviene possibile diversificare i rischi, e, per converso, "incrociare" i vantaggi: la componente "a ripartizione" subisce gli effetti di eventi di natura demografica o di natura discrezionale (le scelte politiche), mentre quella "a capitalizzazione" è esente dai suddetti rischi, mentre è esposta a quelli di natura economica finanziaria, dai quali l'altra, invece, in quanto assistita dalla garanzia erariale, in via di principio si sottrae.
Ma, soprattutto, la configurazione che risulta da tale scelta risulta essere l'unica che può giustificare la contrazione della "copertura" offerta dalla previdenza di base, implicita nelle scelte promozionali dello sviluppo della previdenza complementare: per effetto di quella scelta, la previdenza complementare condivide, ora, a pari titolo e dignità, il loro ruolo già assolto in via esclusiva dalla previdenza di base.
Nel momento stesso in cui si intende fare della previdenza complementare inefficace strumento di reazione alla sfida demografica, coerenza vorrebbe che ci si preoccupasse di trarre le inevitabili implicazioni concettuali e pratiche: prima fra tutte, quella della sua "universalizzazione", rendendola obbligatoria.
Ma la realizzazione di tale fondamentale passaggio a sua volta implicato anche l'adozione di una disciplina degli impieghi delle relative risorse finanziarie: cioè una disciplina diretta ad imporre vincoli di impieghi.
Non può sfuggire come rappresenti un ideale completamento di quanto sopra l'introduzione di rimedi contro i rischi di insolvenza del gestore o del fondo o di entrambi, e, più in generale, contro il rischio di un andamento particolarmente sfavorevole dei mercati finanziari.
Dove la garanzia contro detti rischi, oltre ad essere concettualmente conseguente alla collocazione ideale della previdenza complementare nell'aria dell'art. 382 cost., si presenterebbe come il necessario compagno dei vincoli di impiego delle risorse.

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