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I requisiti della prevenzione generale penale

 
Determinate premesse e ben precisi requisiti condizionano la prevenzione generale penale al fine ad un tempo di assicurarne l’efficacia e di distinguerla dal terrore.
Premessa fondamentale è che essa deve essere considerata un “sistema unitario” e, perciò, deve coerentemente operare al triplice livello dell’attività legislativa, giudiziaria ed esecutiva.
Requisiti fondamentali sono:

a.la afflittività, essendo la “penalità” carattere necessario e costante perché la sanzione penale possa esplicare la sua funzione generalpreventiva, sia in termini intimidativi sia in termini di rafforzamento del codice etico-giuridico dei consociati;

b.la adeguatezza della pena, nel senso che la specie e la quantità della pena devono essere quelle che possono ritenersi necessarie e sufficienti ai fini generalpreventivi.
Nella logica generalpreventiva non trova giustificazione una pena detentiva allorché, rispetto a certi reati, una pena alternativa possa svolgere un’adeguata efficacia dissuasiva; e, inoltre, la pena, mentre se troppo lieve è inefficace, se troppo severa o terroristica suscita timore, ma non rafforza la coscienza giuridico-morale dei consociati (o può addirittura essere criminogena: sentita come puro atto di forza, istiga alla ribellione e alla solidarietà col delinquente, trasformato in vittima);

c.la sicurezza (o, più realisticamente, la consistente probabilità) dell’applicazione della pena, in quanto perderebbe ogni efficacia intimidatrice per il futuro una pena minacciata ma non effettivamente applicata e, comunque, ne svilisce l’effetto intimidativo l’impunità dei troppi colpevoli.
Condizione essenziale, anche se non unica, dell’effetto generalpreventivo della pena è il funzionamento dei sistemi istituzionali (polizia, magistratura inquirente) e spontanei (singoli gruppi sociali attraverso la querela, la denuncia, rivelazione, rapporti interpersonali) di identificazione dei fatti criminosi;

d.la prontezza della sua irrogazione, costituendo una più efficace controspinta, per elementari ragioni psicologiche, la pena lieve prontamente applicata che la pena severa di lontana e incerta applicazione, la quale, se e quando arriverà, ha perso molto del suo legame col reato e, di conseguenza, molto del suo effetto deterrente;

e.la inderogabilità della pena, nel senso che la pena deve trovare, almeno di regola, anche effettiva e concreta esecuzione.
L’esecuzione della pena, che per certi diffusi atteggiamenti clemenziali, viene oggi considerata un fatto veramente accessorio, è una delle basi su cui poggia la credibilità della legge penale;

f.la efficacia generalpreventiva della pena: a differenza delle teorie retribuzionistiche, assolute, nella logica utilitaristica della prevenzione generale esiste una stretta correlazione tra “legittimità” ed “efficacia” della pena.
Sicché dovrebbe rinunciarsi a tale strumento di controllo sociale ogni qualvolta possa a priori stabilirsi la sua inefficacia generalpreventiva rispetto a certe categorie di fatti o la produzione di effetti abnormi;

g.la informazione dei consociati sia sull’esistenza della legge penale, nei suoi contenuti e soprattutto nelle sue ragioni, richiamatesi alla morale collettiva e alle esigenze di adeguamento del singolo agli interessi generali, sia sulla sua applicazione.
L’effetto motivando della legge penale non dipende dalla realtà obiettiva della sua esistenza e della sua applicazione, ma dalla percezione che i destinatari hanno di essa;

h.il prestigio della legge, ossia “la percezione della legittimità” del sistema penale e della particolare norma che di volta in volta viene in questione.

La capacità di orientamento culturale del consociati verso certi valori ed i conformi tipi di comportamento comune dipendono dal fatto che la legge penale ed i meccanismi applicativi siano percepiti come espressione di legittima autorità e come tali interiorizzati.
E cioè:
i.innanzitutto dalla autorità morale che il sistema giuridico possiede nella società per la sua adeguatezza ai bisogni di questa e, quindi, dalla “percezione della giustizia” della pena;
ii.dalla fiducia nell’integrità morale del potere politico e giudiziario; la corruzione degli organi preposti all’amministrazione della vita collettiva e alla applicazione della legge neutralizza la forza intimidatrice della pena e distrugge la fiducia nella giustizia penale;
iii.dalla riprovazione morale e sociale, ferma e senza ambiguità, verso il delitto che è sempre un male; criminogeno è, pertanto, il “dissenso” consistente in un incoraggiamento a violare la legge, in una comprensione o, peggio, in una ideologizzazione della violenza come strumento di rivendicazione individuale e sociale.

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