Gli Atti: premessa
Il libro secondo del codice dedica sette titoli alla trattazione degli atti giuridici, cioè quelli idonei a produrre effetti giuridici.
Con il termine fatto giuridico s'indica un avvenimento che si verifica nella realtà e che consiste in un fenomeno naturale o in un comportamento umano, positivo o negativo. Secondo una prima tesi, il comportamento umano avente rilevanza giuridica costituirebbe sempre un atto giuridico, mentre il fatto giuridico in senso stretto definirebbe esclusivamente il fatto della natura produttivo di conseguenze giuridiche. Appare tuttavia preferibile ritenere che l'atto si distingue dal fatto in ragione di una componente psichica, la cui misura minima è la volontarietà. In questa prospettiva, sono atti giuridici solo i comportamenti umani volontari; deve essere invece qualificato fatto giuridico in senso stretto anche il comportamento umano che l'ordinamento valuta senza accertare che lo accompagni il requisito della volontarietà.
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Autore:
Gianfranco Fettolini
[Visita la sua tesi: "Il regolamento 1346/00 sulle procedure di insolvenza transfrontaliere e l'attuazione degli stati comunitari: Spagna, Inghilterra e Germania."]
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- Università: Università degli Studi di Brescia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Processuale Penale
- Docente: Alessandro Bernasconi
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