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Ricorso al giudizio di primo grado: notifica, pubblicazione e piena conoscenza


Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all’Amministrazione che ha emanato l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati, entro 60 giorni dalla comunicazione, o pubblicazione, o piena conoscenza dell’atto impugnato.
La notifica a un’Amministrazione statale deve essere effettuata presso l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il Tar competente.
Può stupire il fatto che un ricorso proposto per far rilevare l’illegittimità di un atto amministrativo sia assoggettato a un termine perentorio, fra l’altro piuttosto breve.
Ciò riflette l’esigenza di certezza nelle situazioni giuridiche, per l’Amministrazione e per i cittadini interessati che possono aver prestato affidamento nel provvedimento in questione.
Le ragioni della tutela del cittadino devono così conciliarsi con quelle generali e di garanzia dei terzi.
Il termine di 60 giorni per il ricorso decorre dalla comunicazione dell’atto amministrativo per i diretti destinatari; dalla pubblicazione su albo o pubblicazione ufficiale per i non diretti destinatari.
La comunicazione o pubblicazione dell’atto amministrativo ha come equipollente la sua “piena conoscenza”.
Essa, tradizionalmente, viene identificata non con la conoscenza completa dell’atto, quindi del suo testo e di tutti i suoi vizi, ma con la conoscenza dei contenuti essenziali dell’atto, in modo che l’interessato sia in grado di coglierne la lesività.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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