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Consiglio di Stato: vizi della della sentenza impugnata


Va  osservato che il Consiglio di Stato ritiene di poter rilevare anche d’ufficio alcuni vizi della sentenza impugnata: è il caso del difetto di giurisdizione, della nullità, inammissibilità o irricevibilità della domanda originaria, dell’irregolare costituzione del rapporto processuale (si pensi alla mancata integrazione del contraddittorio).
La giurisprudenza prevalente ritiene che tali vizi siano rilevabili d’ufficio da parte del Consiglio di Stato, se non siano stati oggetto di specifica statuizione nella sentenza appellata.
Questa conclusione appare diversa dalla prevalente giurisprudenza civile, che ammette la formazione di un giudicato implicito rispetto ai vizi insanabili dell’atto introduttivo originario e del rapporto processuale, nel caso in cui a sentenza di primo grado non li abbia rilevati e si sia pronunciata sul merito del ricorso.
Il Consiglio di Stato, invece, è orientato nel senso che, in mancanza di una statuizione specifica nella sentenza del Tar, la questione debba ritenersi “non affrontata”.
In questo modo risulta circoscritta la portata del c.d. giudicato implicito nel processo amministrativo.
Se invece i vizi in questione sono stati oggetti di una statuizione nella sentenza di primo grado, non possono più essere rilevati d’ufficio, perché la pronuncia su di essi da parte del giudice di primo grado identificherebbe un “capo” della sentenza impugnato, inattaccabile se non tempestivamente impugnato.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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