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L’intervento e l’istanza durante il ricorso al Tar


Una volta instaurato il giudizio, chi ha interesse può intervenire.
L’intervento va proposto con apposito atto, che deve essere notificato alle altre parti e poi depositato presso il Tar avanti al quale pende il giudizio.
Se il ricorso principale non è stato notificato a tutti i controinteressati, ma è stato notificato almeno ad uno di essi, il giudice amministrativo deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissando il termine od eventualmente le modalità per la notifica del ricorso da parte del ricorrente agli altri controinteressati.
Perché il ricorso possa essere deciso è però necessario, di regola, che sia richiesta, con apposita istanza, la discussione del ricorso stesso.
L’istanza, che va diretta al Presidente del Tar, deve essere presentata dal ricorrente o da qualunque parte costituita vi abbia interesse, entro 2 anni dal deposito del ricorso.
In mancanza dell’istanza, il ricorso cade in perenzione: di conseguenza la sua presentazione perde ogni effetto e il giudizio si estingue.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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