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Il giudice ordinario: sanzioni amministrative pecuniarie


La tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti dei provvedimenti amministrativi con cui siano state applicate sanzioni amministrative pecuniarie (ordinanze e ingiunzioni) spetta per legge al giudice ordinario.
Corte di Cassazione e Corte Costituzionale hanno affermato che in questi casi il cittadino sarebbe titolare di un diritto soggettivo alla propria integrità patrimoniale.
L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione può investire qualsiasi profilo della pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione: può riguardare sia la regolarità formale del provvedimento, che la sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, che la fondatezza delle valutazioni effettuate dall’autorità amministrativa.
Il giudice dell’opposizione può sospendere cautelarmente l’ordinanza-ingiunzione e, se accoglie l’opposizione, “annulla in tutto o in parte l’ordinanza o la modifica anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta”.
Al giudice ordinario è conferito espressamente un potere di sospensione e di annullamento del provvedimento amministrativo.
Inoltre, la previsione espressa di un potere di “modifica” del provvedimento determina una piena “fungibilità” dei poteri decisori del giudice rispetto ai poteri dell’Amministrazione.
La peculiarità di questo modello si giustifica con la circostanza che le sanzioni in questioni riflettono la logica della depenalizzazione e l’esigenza di assicurare una tutela giurisdizionale piena, analoga a quella prevista per le sanzioni penali.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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