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Il giudice ordinario e i trattamenti sanitari obbligatori


Per gli accertamenti e per i trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, la l. 833/78 prevede che il Sindaco disponga l’effettuazione del trattamento: il provvedimento del Sindaco è immediatamente efficace, ma deve essere “convalidato dal giudice cautelare entro un termine molto breve”.
Nei confronti del provvedimento “convalidato”, il destinatario o chiunque ne abbia interesse può ricorrere al Tribunale civile.
La tutela spetta, quindi, al giudice ordinario perché in giudizio sono diritti primari di libertà del cittadino.
La legge riconosce al Tribunale il potere di adottare misure cautelari, che comportano la sospensione del trattamento obbligatorio, e di annullare il provvedimento del Sindaco.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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