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Il criterio del foro del pubblico impiego


Infine, per i ricorsi proposti in materia di pubblico impiego da pubblici dipendenti in servizio è competente il Tar nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio del pubblico dipendente (c.d. foro del pubblico impiego).
I rapporti fra i tre criteri appena esposti sono ancora in parte controversi; alcuni aspetti, però, sembrano ormai chiariti.
Per quanto riguarda il criterio dell’efficacia dell’atto, si deve fare riferimento solo agli effetti propri e diretti dell’atto impugnato, e non agli effetti riflessi o indiretti.
Il criterio dell’efficacia dell’atto non è ritenuto applicabile nel caso di impugnazione di atti di Enti locali o di organi periferici di amministrazioni nazionali: in questa ipotesi vale il criterio della sede dell’organo.
Il criterio del foro del pubblico impiego è ritenuto speciale, e perciò prevalente rispetto agli altri; tuttavia si ritiene non applicabile quando siano impugnati atti di un ente ultraregionale che abbiano un contenuto inscindibile diretto alla generalità dei dipendenti,
Nel caso del ricorso proposto da più ricorrenti (c.d. cumulo soggettivo), la competenza del Tar periferico in base al criterio dell’efficacia dell’atto o al foro del pubblico impiego presuppone che per tutti i ricorrenti l’atto impugnato esaurisca la sua efficacia nell’ambito della circoscrizione del Tar o, rispettivamente, che tutti i ricorrenti prestino servizio presso uffici con sedi comprese nella circoscrizione del Tar.
Nel caso di ricorso contro atti connessi (c.d. cumulo oggettivo), di cui uno presupposto e l’altro applicativo del primo, e la cui impugnazione in astratto rientrerebbe nella competenza di Tar diversi, l’esigenza di assicurare l’unicità del giudizio ha indotto la giurisprudenza a ritenere competente il Tar Lazio.
Inoltre, la l. 249/97, che ha istituito un’Autorità garante per le comunicazioni, ha introdotto un’ipotesi di competenza “esclusiva e inderogabile” del Tar Lazio.
Nello stesso senso va interpretata la l. 280/2003 per i ricorsi contro i provvedimenti del CONI e delle Federazioni sportive.
Per l’ottemperanza al giudicato civile è competente il Tar, quando l’autorità amministrativa tenuta all’ottemperanza svolga la sua attività esclusivamente nella circoscrizione del Tar, mentre negli altri casi è competente il Consiglio di Stato.
Invece per l’ottemperanza al giudicato amministrativo è competente lo stesso giudice (Tar o Consiglio di Stato) che ha emesso la sentenza della cui esecuzione si tratta.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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