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I principi sull’assetto della giurisdizione amministrativa


La Costituzione, oltre a recepire la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, ha fissato la regola del riparto di giurisdizione fra il giudice ordinario e il giudice amministrativo.
Naturalmente giurisdizione sugli interessi e giurisdizione esclusiva sono profili distinti nell’assetto delle attribuzioni del giudice amministrativo: la giurisdizione a tutela dell’interesse legittimo ha carattere generale, mentre la giurisdizione esclusiva è tassativa.
Al Consiglio di Stato e ai Tar è riconosciuto il ruolo di giudici “naturali” degli interessi legittimi.
In questo modo sembrano “costituzionalizzati” i cardini del sistema dualistico che caratterizzava la giustizia amministrativa in Italia.
Lo stesso art. 103 cost. riconosce espressamente la possibilità che la giurisdizione amministrativa sia estesa anche a vertenze con l’Amministrazione in tema di diritto soggettivi: è, come si è già visto, la c.d. giurisdizione esclusiva.
La norma costituzionale la ammette “in particolari materie indicate dalla legge”.

Secondo la Corte Costituzionale, l’assegnazione di una vertenza alla giurisdizione esclusiva non può trovare fondamento nella “mera partecipazione della Pubblica Amministrazione al giudizio”, né in un “generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia”, ma deve trovare fondamento del collegamento fra la materia cui inerisce la vertenza e una posizione di potere dell’Amministrazione.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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