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Legislazione italiana post modifiche introdotte in seguito agli atti terroristici dell’11 settembre 2001 e relativa analisi interpretativa dei dati statistici del periodo 2002-2003


La legge n. 438 del 2001, «Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale», mantenendo sostanzialmente l’impianto normativo preesistente, è volta a adeguare la normativa italiana, orientata sulla minaccia del terrorismo interno, alla grave emergenza del terrorismo internazionale, che rimaneva invece escluso dalla previsione dell’ex art. 270 bis c.p.. L’originaria disposizione, infatti, ha posto dei problemi interpretativi, il primo dei quali è stato sollevato dall’evidente discrasia esistente tra la rubrica della norma ed il testo della stessa, nel quale è scomparsa del tutto la finalità di terrorismo, rendendo, come già si è osservato, penalmente illecita la sola condotta diretta al compimento di atti di violenza con fini di eversione dell’ordine democratico; pertanto, l’impossibilità di applicare questo articolo ad organizzazioni operanti in Italia con finalità di terrorismo oltre i confini del nostro Stato, avrebbe potuto rendere il territorio italiano una sorta di “oasi d’impunità” per organizzazioni terroristiche, in quanto prive di rilevanza penale. Da questa considerazione, deriva l’esigenza del nostro legislatore di adeguare la normativa italiana anche al fine di poter adempiere gli impegni assunti in sede internazionale.
Nell'ambito della nuova normativa, inoltre, di sicuro rilievo sotto il profilo preventivo è la possibilità, nel corso delle indagini per reati di terrorismo, di operare sotto copertura sotto controllo giudiziario. Anche la facoltà di effettuare intercettazioni preventive, sotto la diretta responsabilità del Procuratore della Repubblica e per un tempo congruo, fornisce uno strumento di conoscenza dell'ambiente potenzialmente aggressivo della sicurezza interna e internazionale; lo spostamento della competenza territoriale per i delitti relativi alla criminalità terroristica a favore della Procura del capoluogo del Distretto giudiziario va nella direzione della razionalizzazione dell'intervento giudiziario. Questo tratto della riforma legislativa, che riguarda l’introduzione dell’art. 53 comma 3-quater C.P.P., ritrova riscontro positivo entro la nostra valutazione dei dati statistici, in quanto nel periodo 2002-2003, concordemente ad una tendenza già delineata nel 2001, il numero di procedimenti iscritti e pendenti a livello nazionale si è gradualmente “sparso” in modo più equo su tutto il territorio italiano, registrando un incremento del 26% dal 1996 al 2003 nel Sud-Isole.
Per quanto riguarda le considerazioni circa la qualificazione giuridica dei reati già esaminati per il periodo precedente la riforma procedurale e le deduzioni tratte per i procedimenti pendenti e definiti, i dati statistici rimangono sostanzialmente invariati; tuttavia, poiché per i delitti di terrorismo la durata delle indagini preliminari non può superare di norma i 24 mesi, il numero degli indagati di questi ultimi due anni si deve sostanzialmente considerare provvisorio, il che rende la nostra analisi riguardo l’efficacia della nuova normativa alquanto opinabile.

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