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Le sopravvenienze e l’art. 1467 c.c.


Presupposto per l’operatività del rimedio è, innanzitutto, la presenza di un contratto a prestazioni corrispettive.
È necessario che il contratto sia ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita ed è chiaro il perché: “l’intervallo temporale fra il momento della conclusione del contratto e l’esecuzione delle prestazioni ivi dedotte rappresenta un dato decisivo: è infatti soltanto durante il periodo di tempo compreso tra la fase genetica (della conclusione) e quella attuativa (dell’esecuzione) del contratto che possono verificarsi situazioni riconducibili allo schema dell’art. 1467 c.c.”.
Naturalmente, l’eccessiva onerosità non deve “essere in alcun modo riconducibile al comportamento della parte che la invoca, né essa potrà essere invocata dal contraente che, con il proprio comportamento inadempiente, abbia ritardato l’esecuzione della prestazione dovutale dalla controparte”.
La giurisprudenza ha osservato, in proposito, che la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta di un contratto non può essere invocata dalla parte che sia già inadempiente al momento in cui sarebbero sorte le cause dell’onerosità della sua prestazione.
Il presupposto decisivo è l’eccessiva onerosità ed occorre esaminarne i requisiti:
è rilevante solo se determinata da circostanze “straordinarie e imprevedibili”; dovrà considerarsi, quale parametro, quello della “prevedibilità media”, ma, allo stesso tempo, “sarà il contesto socio-economico a determinare la valutazione in concreto”.
Occorre poi ricordare che nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuna parte assume su di sé il rischio degli eventi che alterino il valore economico delle rispettive prestazioni, entro i limiti rientranti nell’alea normale del contratto; ne segue che non assume rilievo la sopravvenienza di circostanze prevedibili che rendano comunque eccessivamente gravoso l’adempimento della prestazione;
perché si abbia eccessiva onerosità è necessario e sufficiente che si determini una notevole alterazione del rapporto tra le prestazioni, indipendentemente dalla circostanza che l’incidenza della sopravvenienza sia diretta o indiretta;
la misura è “eccessiva” se ciò risulta dall’analisi della fattispecie concreta: “non sarebbe, in altri termini, sufficiente verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per attivare il rimedio risolutorio, essendo necessario che ad un’indagine generica sulla sussistenza dei presupposti, ne segua una più specifica sul concreto rapporto;
ai sensi dell’art. 1469 c.c. il rimedio non si applica ai contratti aleatori per loro natura o per volontà delle parti.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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