L’interpretazione del contratto
Si suole distinguere una serie di criteri interpretativi di carattere soggettivo (artt. da 1362 a 1365 c.c.) volti alla ricerca della comune intenzione dei contraenti, da una serie di indici di ordine oggettivo (artt. da 1367 a 1370 c.c.) necessari per ricostruire la finalità e l’ambito della regolamento predisposto.
Fra le due serie di norme si colloca il richiamo alla buona fede (art. 1366 c.c.) e, in chiusura, i due criteri finali di ricostruzione del significato del testo (art. 1371 c.c.).
La classificazione dualista rischia di scambiare “la diversità di metodi con diversità di problemi”, mentre si tratta sempre di “intendere il testo linguistico”.
Questi tradizionali problemi devono essere ripensati nell’ambito dei contratti dei consumatori e dei contratti fra imprese.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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