I principi del processo penale nella costituzione del 1948
Dopo la liberazione il Governo Badoglio, nel 1944, limitò i poteri della polizia in tema di fermo e sottrasse al Pubblico Ministero il potere di archiviare le denuncie in modo insindacabile.
Il r.d.l. 511/46 sulle “guarentigie della magistratura” restituì l’inamovibilità ai giudici e riconobbe alla magistratura nel suo complesso quella indipendenza dal governo alla quale era pervenuta faticosamente al termine del periodo liberale: tutti i membri del CSM erano eletti dagli stessi magistrati.
Per quel che riguarda la Costituzione, l’assemblea costituente ha posto soltanto le garanzie fondamentali che riguardavano i punti nevralgici del processo penale.
orientamento liberale, separazione dei poteri dello Stato e separazione delle funzioni processuali: diritto di difesa, azione penale spettante al PM, principio del giudice naturale e, infine, presunzione d’innocenza;
orientamento personalistico, diritti inviolabili della persona umana: riserve di legge e giurisdizione a tutela di questi;
orientamento solidaristico, norme che tendono a rimuovere gli ostacoli di carattere economico che impediscono l’eguaglianza sostanziale.
Anche se la Costituzione non fa una esplicita scelta tra sistema accusatorio e inquisitorio, una sua interpretazione generale denota chiaramente il rilievo dato a principi tipici del sistema accusatorio, e da quando la Corte Costituzionale ha iniziato ad esaminare il codice del 1930 ha fondato su tali principi costituzionali più di una dichiarazione di illegittimità di norme riconducibili al sistema inquisitorio.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale penale - modulo I, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Manuale di procedura penale
- Autore del libro: Paolo Tonini
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