Modalità di assunzione della dichiarazione testimoniale del terzo
Pre LEGGE N. 69 DEL GIUGNO 2009, la prova testimoniale si formava davanti al giudice a quo durante il contraddittorio tra le parti; post LEGGE N. 69 DEL GIUGNO 2009, dopo lunghe discussioni in proposito, è stata introdotta anche la testimonianza scritta EX ART. 257-BIS CPC, quale norma piuttosto complessa composta di ben 8 commi, accompagnata dal rispettivo ART. 103-BIS DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CPC.
1)…tradizionalmente di fronte al giudice a quo, durante il contraddittorio tra le parti … - Per quanto attiene la testimonianza che si forma davanti al giudice a quo, oltre a soggetti che hanno incapacità a testimoniare EX ART. 246 CPC, EX ART. 249 CPC, rubricato “Facoltà di astensione”, è stabilito che «SI APPLICANO ALL'AUDIZIONE DEI TESTIMONI LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 200, 201 E 202 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (rispettivamente inerenti le ipotesi di segreto professionale, segreto d'ufficio e segreto di Stato) RELATIVE ALLA FACOLTÀ D'ASTENSIONE DEI TESTIMONI»; salvo queste ipotesi eccezionali e limitate, il terzo chiamato a rendere testimonianza è obbligato a farlo, il che si deduce esegicamente dall'attuazione coattiva in caso di mancata testimonianza EX ART. 255.1 CPC, di cui si tratta qui tra qualche riga!
Pertanto, una volta che la prova sia stata ammessa dal giudice, affinchè il terzo sia presente nel processo a rendere la sua dichiarazione, dovrà essere intimato: EX ART. 250.1 CPC è stabilito che «L'UFFICIALE GIUDIZIARIO, SU RICHIESTA DELLA PARTE INTERESSATA, INTIMA AI TESTIMONI AMMESSI DAL GIUDICE ISTRUTTORE DI COMPARIRE NEL LUOGO, NEL GIORNO E NELL'ORA FISSATI, INDICANDO IL GIUDICE CHE ASSUME LA PROVA E LA CAUSA NELLA QUALE DEBBONO ESSERE SENTITI»; quale novità introdotta EX D. L. N. 35 DEL 2005, EX ART. 250.3 CPC è stabilito che «L'INTIMAZIONE AL TESTIMONE AMMESSO SU RICHIESTA DELLE PARTI PRIVATE A COMPARIRE IN UDIENZA PUÒ ESSERE EFFETTUATA DAL DIFENSORE […]».
Qualora i testimoni intimati che si presentano all'udienza sono più di uno, EX ART. 251.1 CPC è stabilito che «I TESTIMONI SONO ESAMINATI SEPARATAMENTE»; tuttavia, quale eccezione a questa regola generale, EX ART. 254 CPC è stabilito che «SE VI SONO DIVERGENZE TRA LE DEPOSIZIONI DI DUE O PIÙ TESTIMONI, IL GIUDICE ISTRUTTORE, SU ISTANZA DI PARTE O D'UFFICIO, PUÒ DISPORRE CHE ESSI SIANO MESSI A CONFRONTO».
In particolare, EX ART. 251.2 CPC è stabilito che «IL GIUDICE ISTRUTTORE AMMONISCE IL TESTIMONE [SULLA IMPORTANZA RELIGIOSA] E MORALE DEL GIURAMENTO E SULLE CONSEGUENZE PENALI DELLE DICHIARAZIONI FALSE O RETICENTI (perché è un reato penale dichiarare il falso davanti al giudice nel processo: a tal proposito, si veda l'256.1 CPC), E LEGGE LA FORMULA: "CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ CHE CON IL GIURAMENTO ASSUMETE [DAVANTI A DIO, SE CREDENTE], E AGLI UOMINI, GIURATE DI DIRE LA VERITÀ, NULL'ALTRO CHE LA VERITÀ". QUINDI IL TESTIMONE, IN PIEDI, PRESTA IL GIURAMENTO PRONUNCIANDO LE PAROLE: "LO GIURO"».
In seguito, si procede all'identificazione del testimone EX ART. 252 CPC.
A questo punto, il testimone in udienza di fronte alle parti, ai loro avvocati ed al giudice a quo deve essere interrogato da quest'ultimo e/o dagli avvocati delle parti: nella tradizione continentale, è previsto l'interrogatorio ad opera del giudice a quo - che, secondo alcuni, è più efficace -, mentre nella tradizione anglosassone, recepita oggi nel processo penale italiano, è previsto l'interrogatorio ad opera degli avvocati delle parti - che, secondo altri, è più efficace, perché pone in essere una versione contrapposta a un'altra, il che è più favorevole all'emersione della verità -, cioè il c. d. cross examination (letteralmente, “interrogatorio incrociato”, prima ad opera dell'avvocato della parte che ha richiesto l'assunzione della dichiarazione testimoniale, poi ad opera dell'avvocato della controparte e, infine, eventualmente in replica dal precedente avvocato). In particolare, nonostante lunga discussione riguardo l'introduzione della cross examination anche nel processo civile, EX ART. 253.1 CPC è ancora stabilito che «IL GIUDICE ISTRUTTORE INTERROGA IL TESTIMONE SUI FATTI INTORNO AI QUALI È CHIAMATO A DEPORRE. PUÒ ALTRESÌ RIVOLGERGLI, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI PARTE, TUTTE LE DOMANDE CHE RITIENE UTILI A CHIARIRE I FATTI MEDESIMI»; inoltre, EX ART. 253.2 CPC è stabilito che «È VIETATO ALLE PARTI E AL PUBBLICO MINISTERO DI INTERROGARE DIRETTAMENTE I TESTIMONI».
Quale conseguenza dell'obbligatorietà di rendere testimonianza, salvo le ipotesi di eccezionale astensione EX ART. 249 CPC, EX ART. 255.1 CPC, rubricato “Mancata comparizione dei testimoni”, a titolo di attuazione coattiva della prova testimoniale, è stabilito che «SE IL TESTIMONE REGOLARMENTE INTIMATO NON SI PRESENTA, IL GIUDICE ISTRUTTORE PUÒ ORDINARE UNA NUOVA INTIMAZIONE OPPURE DISPORNE L'ACCOMPAGNAMENTO (cioè può farlo andare a prendere coattivamente dalle forze di polizia) ALL'UDIENZA STESSA O AD ALTRA SUCCESSIVA. CON LA MEDESIMA ORDINANZA IL GIUDICE, IN CASO DI MANCATA COMPARIZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, PUÒ CONDANNARLO AD UNA PENA PECUNIARIA NON INFERIORE A 100 EURO E NON SUPERIORE A 1.000 EURO. IN CASO DI ULTERIORE MANCATA COMPARIZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, IL GIUDICE DISPONE L'ACCOMPAGNAMENTO (coattivo) DEL TESTIMONE ALL'UDIENZA STESSA O AD ALTRA SUCCESSIVA E LO CONDANNA A UNA PENA PECUNIARIA (ulteriore) NON INFERIORE A 200 EURO E NON SUPERIORE A 1.000 EURO».
D'altro canto, EX ART. 256.1 CPC, rubricato “Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza”, è stabilito che «SE IL TESTIMONE, PRESENTANDOSI, RIFIUTA DI GIURARE O DI DEPORRE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, O SE VI È FONDATO SOSPETTO CHE EGLI NON ABBIA DETTO LA VERITÀ O SIA STATO RETICENTE, IL GIUDICE ISTRUTTORE LO DENUNCIA AL PUBBLICO MINISTERO (affinchè inizi un processo penale nei suoi confronti), AL QUALE TRASMETTE COPIA DEL PROCESSO VERBALE».
2)…innovativamente per iscritto, al di fuori del processo … - Si è molto discusso sull'opportunità di introdurre nell'ordinamento CPC italiano la testimonianza scritta, quale linea evolutiva seguita in precedenza da altri ordinamenti: è un istituto volto ad accelerare i tempi processuali, perché, invece di avere un'udienza ad hoc in cui si ascolta il testimone, quest'ultimo rende le sue risposte per iscritto, evitando tale ulteriore udienza di assunzione della dichiarazione testimoniale. Inoltre, evita i costi dell'attività processuale di udienza di assunzione della dichiarazione testimoniale, consistenti nel pagamento delle indennità dovute ai testimoni per essersi recati nel luogo sede del Tribunale - magari lontano dal suo luogo di residenza - e per la propria mancata prestazione lavorativa nel giorno della testimonianza, quale costo processuale che, pur essendo assolutamente irrisorio nel processo civile italiano, in altri ordinamenti è abbastanza elevato!
EX ART. 257-BIS.1 CPC è stabilito che «IL GIUDICE, SU ACCORDO DELLE PARTI (quale presupposto per la disposizione da parte del giudice a quo di dichiarazione testimoniale scritta. Tale presupposto non c'era nell'originario disegno di legge e, ovviamente, limiterà molto l'applicazione pratica di quest'istituto), TENUTO CONTO DELLA NATURA DELLA CAUSA E DI OGNI ALTRA CIRCOSTANZA (quale spazio per la valutazione discrezionale del giudice a quo), (dopo aver dichiarato ammissibile e rilevante tale prova testimoniale) PUÒ DISPORRE DI ASSUMERE LA DEPOSIZIONE CHIEDENDO AL TESTIMONE, ANCHE NELLE IPOTESI DI CUI ALL'ARTICOLO 203, DI FORNIRE, PER ISCRITTO E NEL TERMINE (preclusivo) FISSATO, LE RISPOSTE AI QUESITI SUI QUALI DEVE ESSERE INTERROGATO». In ogni caso, EX ART. 257-BIS.8 CPC è stabilito che «IL GIUDICE, ESAMINATE LE RISPOSTE O LE DICHIARAZIONI, PUÒ SEMPRE DISPORRE CHE IL TESTIMONE SIA CHIAMATO A DEPORRE DAVANTI A LUI O DAVANTI AL GIUDICE DELEGATO».
Ecco qui di seguito le complesse modalità di assunzione della prova testimoniale scritta.
In particolare, EX ART. 257-BIS.2 CPC è stabilito che «IL GIUDICE, CON IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL PRIMO COMMA, DISPONE CHE LA PARTE CHE HA RICHIESTO L'ASSUNZIONE (della testimonianza scritta del terzo) PREDISPONGA IL MODELLO DI TESTIMONIANZA (scritta) IN CONFORMITÀ AGLI ARTICOLI AMMESSI E LO FACCIA NOTIFICARE AL TESTIMONE».
In seguito, EX ART. 257-BIS.3 CPC è stabilito che «IL TESTIMONE RENDE LA DEPOSIZIONE COMPILANDO IL MODELLO DI TESTIMONIANZA IN OGNI SUA PARTE, CON RISPOSTA SEPARATA A CIASCUNO DEI QUESITI, E PRECISA QUALI SONO QUELLI CUI NON È IN GRADO DI RISPONDERE, INDICANDONE LA RAGIONE». Inoltre, EX ART. 257-BIS.4 CPC è stabilito che «IL TESTIMONE SOTTOSCRIVE LA DEPOSIZIONE APPONENDO LA PROPRIA FIRMA AUTENTICATA SU CIASCUNA DELLE FACCIATE DEL FOGLIO DI TESTIMONIANZA [In particolare, EX ART. 103-BIS.3 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CPC è stabilito che «LE SOTTOSCRIZIONI DEVONO ESSERE AUTENTICATE DA UN SEGRETARIO COMUNALE (cioè un notaio) O DAL CANCELLIERE DI UN UFFICIO GIUDIZIARIO. L'AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI È IN OGNI CASO GRATUITA NONCHÉ ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO E DA OGNI DIRITTO»], CHE SPEDISCE IN BUSTA CHIUSA CON PLICO RACCOMANDATO, O CONSEGNA ALLA CANCELLERIA DEL GIUDICE».
Quale eccezione alla compilazione del modello di compilazione della testimonianza EX ART. 257-BIS.2 CPC ed alle rispettive formalità, EX ART. 257-BIS.7 CPC è stabilito che «QUANDO LA TESTIMONIANZA HA AD OGGETTO DOCUMENTI DI SPESA GIÀ DEPOSITATI DALLE PARTI [A tal proposito, bisogna chiarire che, pre LEGGE N. 69 DEL GIUGNO 2009, nella prassi giurisprudenziale la testimonianza scritta aveva già una certa diffusione: nelle cause relative ad incidenti stradali, il danneggiato attore depositava il preventivo/la dichiarazione scritta del carrozziere e/o del meccanico - quale soggetto terzo al processo, che, in questo modo, non era chiamato in udienza a confermare tale preventivo con una dichiarazione testimoniale orale -, avente ad oggetto i costi della riparazione dell'autovettura, la quale era valutata dal giudice a quo come prova tipica, da cui trarre argomenti di prova], ESSA PUÒ ESSERE RESA MEDIANTE DICHIARAZIONE (libera) SOTTOSCRITTA DAL TESTIMONE E TRASMESSA AL DIFENSORE DELLA PARTE NEL CUI INTERESSE LA PROVA È STATA AMMESSA, SENZA IL RICORSO AL MODELLO DI CUI AL SECONDO COMMA». Al di là dell'esplicità assenza di formalità, a proposito di questa peculiare testimonianza scritta, ci si pone il dubbio se sia o meno necessario l'accordo delle parti EX ART. 257-BIS.1 CPC, perché, nel caso in cui lo sia, a sua volta tale peculiare istituto avrebbe un'applicazione limitata, altrimenti più ampia!
D'altro canto, EX ART. 257-BIS.5 CPC è stabilito che «QUANDO IL TESTIMONE SI AVVALE DELLA FACOLTÀ D'ASTENSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 249, HA L'OBBLIGO DI COMPILARE IL MODELLO DI TESTIMONIANZA, INDICANDO LE COMPLETE GENERALITÀ E I MOTIVI DI ASTENSIONE».
Invece, EX ART. 257-BIS.6 CPC è stabilito che «QUANDO IL TESTIMONE NON SPEDISCE O NON CONSEGNA LE RISPOSTE SCRITTE NEL TERMINE STABILITO, IL GIUDICE PUÒ CONDANNARLO ALLA PENA PECUNIARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 255, PRIMO COMMA».
Al di là dei vantaggi della testimonianza scritta, le voci contrarie alla sua introduzione nel CPC italiano sono state molte: soprattutto considerata la configurazione dell'istituto, secondo cui esso è predisposto dall'avvocato della parte processuale, il rischio è che il testimone si limiti a scrivere sotto dettatura di questo medesimo difensore le risposte ai quesiti posti nel modello di testimonianza scritta, inficiando la loro attendibilità delle risposte date dal testimone. In particolare, in un paese come l'Italia, in cui la testimonianza falsa è un fenomeno ricorrente, l'obiezione ricorrente è che, se c'è la presenza di un giudice a quo, da un lato il testimone, dovendo giurare, sente di più l'importanza della sua dichiarazione orale e, dall'altro, il giudice stesso può porgli domande per fargli chiarire i fatti, il che fa emergere molto di più la verità o meno delle dichiarazioni testimoniali rese! Senza alcun dubbio, come si è già detto, secondo la prof.ssa, il presupposto dell'accordo delle parti renderà molto limitata l'applicazione della testimonianza scritta; unico punto controverso rimane l'interpretazione più o meno ampia dell'ART. 257-BIS.7 CPC.
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Dettagli appunto:
- Autore: Luisa Agliassa
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile
- Docente: Besso
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