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Limiti soggettivi di ammissibilità



Per quanto concerne i limiti soggettivi di ammissibilità della prova testimoniale, anzitutto, nel nostro ordinamento, il testimone è il terzo e mai la parte processuale, proprio perché si è appena visto che la dichiarazione della parte è resa nel processo e ha un'efficacia particolare; tuttavia, non tutti i terzi hanno la capacità di essere testimoni: a questo proposito sono dedicati gli ARTT. 246, 247 E 248 CPC.
In particolare, l'ART. 247 CPC, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla SENTENZA DI CORTE COSTITUZIONALE 23 LUGLIO 1974, N. 248, prevedeva, quale eccessivo sospetto verso l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali di questi terzi, che «NON POSSONO DEPORRE IL CONIUGE ANCORCHÉ SEPARATO, I PARENTI, O AFFINI IN LINEA RETTA E COLORO CHE SONO LEGATI A UNA DELLE PARTI DA VINCOLI DI AFFILIAZIONE, SALVO CHE LA CAUSA VERTA SU QUESTIONI DI STATO, DI SEPARAZIONE PERSONALE O RELATIVE A RAPPORTI DI FAMIGLIA». Oggi, essendo questo divieto stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, tutti questi terzi possono essere chiamati come testimoni, la cui dichiarazione dovrà essere liberamente valutata/prudentemente apprezzata dal giudice a quo con una attenzione particolare sotto il profilo della sua attendibilità, avvalendosi di pregressa diffidenza EX ART. 247 CPC come massima d'esperienza.
Inoltre, l'ART. 248 CPC, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla SENTENZA DI CORTE COSTITUZIONALE 11 GIUGNO 1975, N. 139, prevedeva che «I MINORI DEGLI ANNI QUATTORDICI POSSONO ESSERE SENTITI SOLO QUANDO LA LORO AUDIZIONE È RESA NECESSARIA DA PARTICOLARI CIRCOSTANZE. ESSI NON PRESTANO GIURAMENTO».
Quale unico limite soggettivo di ammissibilità della prova testimoniale ancora vigente, che comunque secondo alcuni dovrebbe essere a sua volta eliminato, EX ART. 246 CPC è stabilito che «NON POSSONO ESSERE ASSUNTE COME TESTIMONI LE PERSONE AVENTI NELLA CAUSA UN INTERESSE CHE POTREBBE LEGITTIMARE LA LORO PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO (cioè i soggetti terzi legittimati ad intervenire volontariamente nel processo EX ART. 105 CPC)». A tal proposito, si è pronunciata la Corte Europea dei diritti dell'uomo, riguardo un caso olandese analogo, perché, come in Italia, anche in Olanda è prevista l'incapacità a testimoniare del terzo interessato, affermando che, quando la dichiarazione del terzo, anche se interessato, è fondamentale per provare i fatti della causa, andrebbero superate queste norme sui limiti soggettivi di ammissibilità, perché ledono il diritto fondamentale alla prova! Tuttavia, la giurisprudenza italiana continua ad applicare rigidamente l'ART. 246 CPC: anche se è decorso il termine entro cui le parti possono chiamare nel processo eventuali terzi interessati, secondo la giurisprudenza si ricade sempre nell'ART. 246 CPC.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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