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Le singole cause di giustificazione: legittima difesa


Art. 52 c.p. legittima difesa: il fondamento della legittima difesa lo si può individuare il base al livello da cui si analizza:
a. livello oggettivo, fondamento duplice:
- statalistico, la legittima difesa è come una delega dello Stato nei confronti dei cittadini, del suo compito di impedimento dei reati in quelle situazioni in cui, data l’attualità del pericolo, lo Stato non potrebbe intervenire direttamente.
Una concezione così totalmente estesa escluderebbe qualsiasi requisito di proporzionalità;
- individualistico, lo Stato non può criminalizzare un comportamento del tutto naturale come quello dell’istinto di conservazione dell’uomo.
Non può neanche, vedendo in maniera estrema questo aspetto, porre delle condizioni valutative che l’uomo non può analizzare nello stato di pericolo: l’istinto porta alla miglior soluzione possibile.
Ovviamente vanno posti dei limiti a queste concezioni oggettive in quanto, altrimenti, la legittima difesa diverrebbe lo strumento privilegiato per la tutela anticipata dell’ordinamento (statalismo assoluto), o lo strumento di legittimazione delle pulsioni aggressive dell’uomo (individualismo assoluto).
b. livello soggettivo, estremizzando il lato soggettivo della legittima difesa si arriverebbe a giustificare qualsiasi aggressione difensiva, per quanto sproporzionata, appellandosi allo stato di alterazione psicologica del soggetto agente dovuta dalla situazione di pericolo; oppure si arriverebbe a punire comportamenti oggettivamente utili a salvare beni giuridici solo perché soggettivamente non sono indirizzati a questo fine: uccidere il kamikaze per motivi razziali.

Tratto da DIRITTO PENALE: PRINCIPI E DISCIPLINA di Stefano Civitelli
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