Le cause di non punibilità
Le cause di non punibilità
Cause di non punibilità => in antitesi con l’idea retributiva della pena, per l’ovvio motivo che l’idea retributiva implica che l’autore di un fatto illecito meriti incondizionatamente la sua punizione per la violazione realizzata.
Cause di non punibilità => sacrificano la funzione general-preventiva della pena, in quanto alcune delle cause incidono sulla stessa comminatoria edittale della pena, facendo venir meno l’efficacia intimidativa rispetto a quelle determinate persone o situazioni sottratte fin dall’origine alla punibilità es. nel caso delle immunità.
Tale funzione è ancora + attenuata da quelle cause di non punibilità che, consistendo in comportamenti successivi del reo, rimettono sostanzialmente nelle sue mani l’attuazione della comminatoria edittale. Es. chi testimonia il falso potrà sottraesi alla punibilità mediante la ritrattazione della falsità.
Meno consistente è invece il pregiudizio arrecato da quelle cause di non punibilità che, consistendo in fatti successivi al reato non dipendenti interamente dalla volontà del reo e caratterizzati da un certa aleatorietà, non possono pertanto essere previamente “calcolate” dall’agente, il quale si trova perciò soggetto alla normale efficacia dissuasiva della comminatoria edittale. Es. gli atti di clemenza dipendono da un provvedimento del Parlamento o del P.d.R. sui cui il reo al momento del fatto non può fare assegnamento.
Cause di non punibilità => nei confronti della funzione special-preventiva. La non punibilità per un verso pregiudica le esigenze special-preventive tutte le volte in cui si risolve in un vuoto sanzionatorio mentre le particolari condizioni della personalità del reo avrebbero richiesto un intervento trattamentale. Ma, per altro verso, la non punibilità può essere del tutto coerente e strumentale alle finalità special-preventive quando la pena (in partic. quella detentiva) appaia dannosa alle esigenze rieducative del reo e quando si manifesti cmq l’esigenza di sostituire all’esecuzione della pena edittale un diverso trattamento sanzionatorio. In tale casi le cause di non punibilità costituiscono il mezzo tecnico per spezzare la rigidità del rapporto consequenziale reato/pena edittale per aprire all’alternativa di + idonei strumenti di trattamento rieducativo.
Precisazioni:
1_L’assenza di un elemento essenziale positivo fa sì che il fatto sia penalmente irrilevante: es. la notizia di vita privata acquisita sbirciando dalla finestra, infatti l’art. 615 bis c.p. richiede “l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora”.
2_ La presenza di una causa di giustificazione (o di esclusione dell’antigiuridicità) non esclude il sacrificio dell’interesse tutelato ma rende il fatto tipico “strumentale” al perseguimento di un interesse valutato come prevalente (o paritario), così da rendere il fatto meritevole di apprezzamento: es. le intercettazioni ambientali disposte dalla magistratura, ad es., sacrificano indubbiamente l’interesse alla riservatezza personale, ma sono un mezzo necessario ed utile per scoprire i criminali.
3_La presenza di una causa di non punibilità lascia sussistere integro il contrasto tra il fatto e l’ordin. che continua a disapprovarlo, ma comporta la rinuncia alla pena perché l’assoggettamento alla sanzione si rivelerebbe eccezionalmente controproducente o quantomeno inutile: es. il fatto dell’interferenza illecita nella vita privata altrui continua ad essere disapprovato dall’ordin. anche se il tempo trascorso (prescrizione) fa venir meno l’interesse all’applicazione della sanzione.
Sotto il profilo dei loro effetti => non tutte le cause incidenti sulla punibilità sono eguali. Sulla base della loro disciplina legislativa, occorre verificare di volta in volta per ciascuna di esse se sono escluse tutte le conseguenza penali, e addirittura talvolta finanche quelle extrapenali, oppure solamente talune o addirittura esclusivamente la pena principale.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Beatrice Cruccolini
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- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale
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