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La giurisprudenza della Corte Costituzionale


L’aspirazione al contenimento della tutela penale costituisce una costante tendenza garantista che ha nel p. di offensività la sua massima manifestazione.
È con lo sviluppo del controllo di costituzionalità delle leggi che quella istanza di garanzia concernente il contenuto stesso delle leggi penali  (delle norme incriminatrici) trova le condizioni giuridiche e istituzionali per una sua maggiore effettività pratica.
Il controllo di costituzionalità sulle contenuto delle incriminazioni, sulle scelte di tutela penale espresse dal legislatore mediante la fattispecie, coinvolge gli equilibri fondamentali tra poteri dello Stato.

L’impossibilità di disporre di parametri di costituzionalità rigidi per la valutazione delle scelte di criminalizzazione del legislatore, fa sì che la Corte Costituzionale, spingendo il proprio controllo di legittimità sul contenuto delle leggi penali, si ponga in realtà in un rapporto di contiguità con la discrezionalità politica e, dunque, quasi di concorrenzialità con il potere legislativo. Il che in una materia,come quella penale, ove vige il p. della riserva assoluta di legge, può creare non lievi problemi di rapporto tra gli stessi organi e poteri dello Stato. 

La giurisprudenza della Corte costituzionale:
da un lato => è piuttosto cauta nel riconoscere tutti i contenuti del p. di offensività,
dall’altro => non manca di spingere in profondità il suo controllo sul contenuto delle norme incriminatrici attraverso una serie di criteri riconducibili al generale parametro della “ragionevolezza” della previsione legislativa ex art. 3 Cost.

A_ Per quanto riguarda la natura dei beni e degli interessi legittimamente “meritevoli” di tutela penale, non sembra che la Corte abbia fatto propria la tesi del catalogo chiuso dei beni di rilevanza costituzionale come i soli suscettibili di protezione penale.
È fatto incontestabile che non risultano ad oggi sentenze che abbiano dichiarato l’incostituzionalità di una norma incriminatrice in base all’argomento determinante ed esclusivo che il bene tutelato non avesse rilevanza costituzionale.

Anche per quanto riguarda la legittimità costituzionale delle modalità aggressive e delle soglie di tutela, la Corte ha enunciato il principio generale secondo cui “le incriminazioni di pericolo presunto non sono incompatibili in via di principio con il dettato costituzionale” (sent.333/1991).


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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