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Il principio di proporzione della sanzione

Il principio di proporzione della sanzione


il principio di proporzione fra gravità e afflittività della sanzione è un corollario imprescindibile dell’idea retributiva. Questo principio si è imposto indipendentemente dall’adesione all’idea retributiva; su basi funzionali viene considerato come requisito interno della prevenzione generale, mentre su basi garantiste, come limite esterno al potere punitivo dello Stato.
La proporzione è indispensabile a quell’idea di giustizia per cui al “male” deve corrispondere il “male”, nel rapporto proporzionale che assicura che la pena non diventi ingiusta perché “non meritata” (sproporzionata per eccesso) ovvero “irrisoria” (sproporzionata per difetto), in ogni caso tale da non corrispondere alla dignità dell’uomo che la subisce.

Pene non commisurate alla gravità della violazione finirebbero per trattare in modo ingiustificatamente diverso situazioni uguali, contraddicendo quell’idea di eguaglianza in dignità ed umanità sulla quale si fonda e di cui è espressione la premessa retributiva.

Le diverse dimensioni della proporzione

l’esigenza della proporzione tra gravità dell’illecito e afflittività della pena si pone:
a livello astratto nel rapporto tra reato e pena come previsti dal legislatore;
a livello concreto nel rapporto tra la gravità assunta dal fatto storico di reato e la gravità della pena in concreto irrogata al reo.
Infine è importante la distinzione tra una proporzione considerata in modo assoluto o  relativo:
da un punto di vista assoluto viene in rilievo il rapporto di congruenza tra un determinato reato e la sua pena considerati in sé e per sé;
da un punto di vista relativo la proporzione della pena prevista per il reato A viene valutata in relazione comparativa con la gravità della pena prevista per il reato B.  

quando cominciano a venire in considerazione violazioni di diversa natura, e cioè concernenti interessi di tipo ultraindividuale e di natura ideale (es. fede pubblica, amministrazione della giustizia…) risulta evidente l’impossibilità di instaurare un rapporto di identità contenutistica tra contenuto offensivo dell’illecito e contenuto affittivo della sanzione  =>  la proporzione non può allora che essere impostata su un piano di equivalenza tra 2 grandezze qualitativamente eterogenee: l’afflittività della pena e il danno sociale del reato.            =>

La proporzione deve consentire di commisurare la pena anche all’intensità soggettiva della colpevolezza, al grado di riprovevolezza della volontà come si è manifestato certo nella gravità oggettiva dell’illecito, ma anche nella più o meno intensa partecipazione ed adesione soggettiva della volontà, e quindi della personalità, al fatto illecito.  => in coerenza con la premessa che la pena trae origine dalla violazione, ma colpisce la persona del reo.

Difficoltà operative del principio di proporzione: impossibilità di trovare un parametro di commisurazione che consenta di comparare due grandezze assolutamente eterogenee come sono quelle dell’intensità affittiva della sanzione e della gravità, anche soggettiva, dell’illiceità.   

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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