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Definizione di punibilità del tentativo

Definizione di punibilità del tentativo


L'anticipazione della soglia di punibilità in cui il tentativo si sostanze. può essere fondata secondo due punti di vista contrapposti, che si riflettono sulla struttura e sulla disciplina del delitto tentato.
Secondo le teorie obiettive, la punibilità del tentativo si basa sul pericolo che la condotta ha determinato nei confronti dell'interesse protetto dalla norma: la sua rilevanza è dunque condizionata al compimento di atti suscettibili di assumere un significato di intrinseca pericolosità, e cioè di atti «idonei» a commettere il delitto.  
Il codice penale italiano si inserisce saldamente nel solco della teoria obiettiva: il tentativo è punibile soltanto se gli atti sono idonei (e diretti in modo non equivoco) a commettere il delitto, e la sua sanzione è sempre inferiore a quella della corrispondente forma consumata.
Una modesta concessione alle istanze soggettivistiche è rappresentata dal reato impossibile (art. 49.2), in cui l'inidoneità della condotta può essere assunta a sintomo di pericolosità dal soggetto, e comportare l'applicazione di una misura di sicurezza, peraltro non detentiva (la libertà vigilata).
Il problema dell'inizio dell'attività punibile
Il nodo cruciale della teoria obiettiva è rappresentato dalla determinazione dell'inizio dell'attività punibile.
Si tratta di stabilire cioè quando ed a quali condizioni si possa affermare che l'iter criminis ha raggiunto lo stadio di sviluppo sufficiente a connotarlo come «pericolo» per il bene protetto.
Il codice Rocco ha rinunciato alla formula dell'inizio di esecuzione e adotta quella degli «atti idonei diretti in modo non equivoco», peraltro con l'intento dichiarato di spostare il momento di rilevanza in uno stadio eventualmente anche anteriore a quello della realizzazione parziale della fattispecie.
L’elemento soggettivo del tentativo sarà esclusivamente il dolo: anche qualora il delitto perfetto sia punito nella forma tanto dolosa quanto colposa (es. omicidio), il corrispondente delitto tentato non potrà che essere punito nella sola forma dolosa, proprio perché si tratta di una nuova ed autonoma fattispecie per la quale non è espressamente prevista dalla legge la punibilità a titolo colposo.
Il problema dell'inizio dell'attività punibile

Il nodo cruciale della teoria obiettiva è rappresentato dalla determinazione dell'inizio dell'attività punibile.
Si tratta di stabilire cioè quando ed a quali condizioni si possa affermare che l'iter criminis ha raggiunto lo stadio di sviluppo sufficiente a connotarlo come «pericolo» per il bene protetto.
Il codice Rocco ha rinunciato alla formula dell'inizio di esecuzione e adotta quella degli «atti idonei diretti in modo non equivoco», peraltro con l'intento dichiarato di spostare il momento di rilevanza in uno stadio eventualmente anche anteriore a quello della realizzazione parziale della fattispecie.
L’elemento soggettivo del tentativo sarà esclusivamente il dolo: anche qualora il delitto perfetto sia punito nella forma tanto dolosa quanto colposa (es. omicidio), il corrispondente delitto tentato non potrà che essere punito nella sola forma dolosa, proprio perché si tratta di una nuova ed autonoma fattispecie per la quale non è espressamente prevista dalla legge la punibilità a titolo colposo.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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