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Definizione di multa e di ammenda


La multa => è un pena pecuniaria prevista per i delitti. Consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 5 euro né superiore a 5.164 euro (10.329 euro se concorrono più circostanze aggravanti). Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la lex stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da 5 euro a 2.065 euro. Tali limiti riguardano soltanto i delitti disciplinati dal c.p. e vincolano elusivamente il giudice, pertanto il legislatore, in un c.d. legge penale speciale, può punire un delitto con una multa inferiore o superiore a tali limiti.

L’ammenda => è un pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni. Consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 2 euro né superiore a 1032 euro. Anche per l’ammenda valgono le stesse considerazioni fatte per la multa, con riferimento ai limiti minimi o massimi. In caso di concorso di più circostanze aggravanti, la pena pecuniaria non può superare i 2065 euro.

Anche per la multa e l’ammenda sono stabiliti dei limiti edittali generali ex artt. 24.1 e 26 c.p.
L’art. 27 c.p. prevede poi che le pene pecuniarie possono essere comminate anche in misura fissa ovvero proporzionale.
Pene pecuniarie in misura proporzionale => sono determinate mediante la moltiplicazione tra un parametro che esprime il quantum di disvalore della fattispecie concreta (es. il num. di lavoratori impiegati illecitamente) e un coefficiente stabilito dal legislatore in misura fissa (es. 1000 € per ogni lavoratore) o variabile.
Il coefficiente di moltiplicazione stabilito dal legislatore può essere individuato:
in un’entità monetaria (fissa o tra un minimo e un massimo) => c.d. pene proporzionali “improprie”;
in un multiplo del valore che esprime la gravità della fattispecie (es. il doppio del valore del bene danneggiato) => c.d. pene proporzionali “proprie”.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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