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Definizione di evento in senso giuridico nella teoria del reato



l’evento coincide con l’offesa arrecata dal reato e consiste nella lesione o messa in pericolo del bene protetto dalla norma. Quindi con evento in senso giuridico si intende fa riferimento al contenuto di disvalore del reato che costituisce il fondamento stesso dell’incriminazione e che è stato portato ad espressione dal legislatore attraverso la formulazione della fattispecie con l’insieme dei suoi elementi essenziali. Es. nel delitto di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) il contenuto di disvalore è costituito dall’offesa al normale e corretto svolgimento dell’attività giudiziaria, mentre gli elementi essenziali sono quelli in cui si articola il fatto tipico descritto dall’art. 372 c.p.
Una fattispecie può essere incriminata in quanto dotata di un contenuto di disvalore:
consistente nella lesione o pericolo subiti dal bene giuridico => reati di offesa;
consistente nella contrarietà del fatto agli scopi perseguiti dal legislatore => reati di scopo.
L’evento in senso giuridico non è elemento del fatto tipico, ma il suo complessivo contenuto di disvalore: esso si pone sul piano delle valutazioni normative (non sul piano naturalistico-fattuale). Perciò l’evento in senso giuridico è estraneo all’analisi del fatto tipico.

Quindi, per tale concezione:
ogni reato consta necessariamente di un evento, in quanto tutti i reati ledono o mettono in pericolo un bene;
non esistono reati con doppio evento o reati aggravati dall’evento: mentre la concezione naturalistica considera tali quei reati che presentano, accanto all’evento-base, un secondo “evento”, il quale induce il legislatore a comminare una pena diversa; la concezione giuridica ritiene che debba parlarsi sempre di un solo evento in quanto l’ulteriore risultato  non va considerato come un evento in senso tecnico, ma + semplicemente come circostanza del reato;
dall’evento dipende l’esistenza del reato: ogni reato ha un suo evento inteso in senso giuridico;
ogni evento è legato alla condotta da un nesso di causalità: esso, infatti, costituisce la conseguenza giuridica della condotta del reo.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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