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Cause di esclusione della pena, art. 119 c.p.


Le circostanze soggettive (mancanza di dolo, difetto di imputabilità..) che escludono la pena per taluni di coloro che sono concorsi nel reato, hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono. Valgono per tutti, invece, le circostanze oggettive di esclusione della pena (es. legittima difesa).

Le fattispecie plurisoggettive necessarie.

Il fenomeno concorsuale sin qui considerato si riferisce all'ipotesi che una fattispecie monosoggettiva sia realizzata da una pluralità di soggetti.
Non mancano tuttavia ipotesi in cui la stessa fattispecie incriminatrice postula, per la sua integrazione, l'intervento di una pluralità di soggetti, in difetto della quale viene meno la tipicità.
Si parla allora di reati a concorso necessario o, più correttamente, di fattispecie plurisoggettive necessarie: es., nell'art. 416.1 («quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti...»); nell'art. 556.1 (bigamia: il matrimonio della persona già legata da un precedente vincolo esige la condotta dell'altro soggetto); nell'art. 588.1 (per partecipare ad una rissa occorre l'intervento simultaneo di più persone).
Nell'ambito dei reati plurisoggettivi necessari occorre distinguere i casi in cui la legge espressamente o implicitamente dichiara punibili tutti i compartecipi (c.d. reati plurisoggettivi propri), dai casi in cui invece è dichiarato punibile uno solo tra essi (c.d. reati plurisoggettivi impropri).  
Per la prima eventualità, si possono richiamare, ad es., l'art. 416.1, l'art. 556.1, l'art. 609-octies co. 1-2, nei quali la punibilità di tutti è espressa, e, per le ipotesi in cui essa è implicita, l'art. 564.1 (essendo punito «chiunque» commette incesto, ne risulta che entrambi i compartecipi necessari al fatto sono punibili), l'art. 588.1 (essendo punito «chiunque» partecipi ad una rissa, ne deriva che sono punibili tutti coloro che hanno preso parte alla colluttazione violenta).  
Per la seconda eventualità, si possono invece ricordare l'art. 318.2 (nella corruzione impropria susseguente è espressamente dichiarato punibile il pubblico ufficiale, non il privato corruttore, come risulta dall'art. 321).

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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