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Caratteristiche della liberazione condizionale, artt. 176-177 c.p.


È l’unica misura applicabile in sede esecutiva ad essere prevista dal c.p.
Con tale istituto viene sospesa l’esecuzione di una pena detentiva già in espiazione, per una durata pari al periodo di tempo ancora da scontare, producendosi la conseguenza della estinzione della pena residua qualora non sia intervenuta la revoca del provvedimento di liberazione condizionale.
La liberazione condizionale, modificata dalla L. 663/86 (art. 176 c.p.), rappresenta un premio concesso al condannato che durante il periodo di detenzione abbia dato prova costante di buona condotta.

Analogia con la sospensione condizionale => la liberazione è un istituto a carattere “probatorio” o sospensivo, in cui l’effetto favorevole dell’estinzione si produce alla condizione (principale se non unica) che il condannato non abbia commesso nuovi reati nel periodo di sospensione dell’esecuzione.

differenza fondamentale con la sospensione condizionale => la sospensione opera “ab initio”, impedendo cioè un’esecuzione mai iniziata di pene detentive relativamente brevi; la liberazione presuppone invece un’esecuzione già in corso, e anzi protrattasi per un certo periodo, di pene esclusivamente detentive non brevi.
Inoltre, mentre nella sospensione condizionale il condannato si trova in uno stato di piena libertà e al max è tenuto all’adempimento di obblighi riparatori, nella liberazione condizionale è il contrario, poiché presuppone che sia avvenuto l’adempimento delle obbligazioni civile derivanti dal reato e il condannato liberato viene sottoposto a regime di libertà vigilata ed assistita.  

Requisiti e limiti

sono di 3 ordini:

1_ di carattere temporale (attinente alla durata della pena) => è il + complesso, dato che anch’esso si articola in 3 requisiti cumulativi:
a)il soggetto deve aver “scontato almeno 30 mesi” di pena detentiva (4 anni se recidivo);
b)è necessario che abbia scontato “almeno la metà della pena” inflitta (3/4 se recidivo);
c)è necessario che “il rimanente della pena (da espiare) non superi i 5 anni”.

La funzione di tale istituto è quella preparatoria al reingresso del condannato in libertà.
Tale istituto è applicabile anche all’ergastolo. In tale caso presupposto per la concessione è che l’ergastolano abbia scontato almeno 26 anni di pena.

2_ di carattere soggettivo => consiste nell’aver tenuto il condannato, durante l’esecuzione, “un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento”. L’accertamento di esso è rimesso alla valutazione del giudice.

3_ è necessario l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle.

Una volta concessa la liberazione condizionale, sono 2 gli esiti possibili:
revoca => è disposta nel caso in cui il condannato commetta un delitto o contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce gli obblighi inerenti alla libertà vigilata. Essa è disposta dal giudice, anche nel caso in cui la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento di tale beneficio. La pena de scontare a seguito della revoca dovrà essere determinata dal giudice “tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato durante tale periodo.
estinzione => qualora non ci sia stata revoca, la pena “rimane estinta” e sono revocate le eventuali misure di sicurezza ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo. L’effetto estintivo però non si estende alle pene accessorie, le quali trovano esecuzione fin dal momento della liberazione del condannato.

Mentre gli istituti sanzionatori della fase sia cognitiva che esecutiva rispondono ad uno scopo generico di prevenzione speciale, tutt’altro rilievo hanno le altre cause incidenti sulla punibilità. Esse rispondono a “ragioni di opportunità” in presenza delle quali l’ordin. ritiene preferibile non dar luogo alla punizione del reo.
Trattandosi di norme derogatorie rispetto ad un principio generale, la loro natura eccezionale esclude la possibilità di una interpretazione analogica (art. 14 prel. c.c.) ancorché in bonam partem.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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