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Limite alla libertà religiosa: riti contrari al buon costume


L’unico limite esplicito all’esercizio del diritto di libertà religiosa riguarda i riti contrari al buon costume.
Il concetto di buon costume è un concetto indefinito che viene impiegato in rami diversi del diritto positivo, assumendo ampiezza diversa di significati.
Nel diritto costituzionale esso è inteso generalmente come “morale sessuale” e “pudore sessuale”.
Oltre ai limiti del buon costume, relativo ai riti, il diritto di libertà religiosa incontra dei limiti impliciti derivanti dalla necessità di tutelare altri diritti o interessi aventi rilevanza costituzionale.
I provvedimenti diretti a limitare l’esercizio del diritto di libertà religiosa sono peraltro ammissibili solo allorché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
vi sia la necessità di tutelare diritto costituzionalmente garantiti di cui siano titolari privati o gruppi sociali ovvero quando vi sia la necessità di tutelare principi, valori o interessi di natura pubblicistica esplicitamente menzionati dalla Costituzione;
venga a generarsi una situazione di conflitto fra diritti di libertà religiosa e tali altri diritti, principi, interessi o valori;
tali altri diritti, principi, interessi o valori risulterebbero snaturati, o ne sarebbe difficile o impossibile l’esercizio se non vi fosse la limitazione del diritto di libertà religiosa;
la limitazione del diritto di libertà religiosa appaia ragionevole e proporzionata.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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