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Il finanziamento dell’edilizia religiosa


La particolare sensibilità dimostrata dal legislatore statale nei confronti dell’edilizia di culto trova conferma anche sotto il profilo dell’attenzione rivolta al tema specifico dei finanziamenti in favore della costruzione e manutenzione di tali edifici.
Già il T.U. della legge comunale e provinciale del 1934 impegnava i Comuni nella “conservazione degli edifici serventi al culto pubblico”.
Poi si aggiunsero le disposizioni dettate dalla legislazione speciale per la ricostruzione degli edifici di culto danneggiati o distrutti da eventi bellici (l. 1543/40); ed infine le norme stabilite dalla l. 2252/52, “Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese”, che introdussero un vero e proprio finanziamento statale ordinario in favore dell’edilizia di culto.
Il finanziamento ordinario trova oggi un parziale ed indiretto riscontro nelle previsioni dettate in materia di ripartizione dell’8 per mille, laddove la l. 222/85 dispone che la quota destinata alla Chiesa cattolica sia impiegata “per le esigenze di culto della popolazione”, tra le quali viene compresa anche “la promozione dell’edilizia di culto”.
Il legislatore statale ha provveduto inoltre alla qualificazione di tali immobili come opere di urbanizzazione secondaria.
La l. 10/77, c.d. “Bucalossi”, ora parzialmente modificata, ha disposto infatti che presso ogni Comune sia istituito un fondo finalizzato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, costituito dalle somme percepite attraverso il rilascio delle concessioni edilizie e l’applicazione delle sanzioni amministrative irrogate per la violazione delle norme urbanistiche; ciò ha comportato la conseguente possibilità di concessione di tali contributi comunali anche in favore degli edifici di culto.
Il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (d.p.r. 380/2001) ha abrogato, per i proventi derivanti dalle concessioni edilizie, tali precisi vincoli di destinazione.
Ad oggi, dunque, le somme percepite attraverso il rilascio di permessi di costruire possono essere impiegate dai Comuni anche per finalità diverse dalla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Al riguardo, occorre tuttavia sottolineare come nel tempo le Regioni abbiano provveduto a disciplinare, mediante apposite previsioni legislative, l’erogazione dei contributi comunali in favore dell’edilizia religiosa, stabilendo, inoltre, in alcuni casi anche forme di finanziamento regionale diretto.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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