Vizi negli atti amministrativi: incompetenza relativa, ecco di potere, violazione di legge
In ambito civilistico l’annullabilità si ha con i vizi soggettivi (errore, violenza e dolo), mentre in ambito amministrativo si deve guardare ad aspetti più oggettivi, ed ecco che i vizi di legittimità sono definiti dalla legge Crispi del 1889 (ripresi dalla 15/2005 LPA):
Incompetenza relativa
Si ha quando l’atto è stato emanato da un organo esercitando competenze spettanti ad altro organo della stessa amministrazione, secondo i criteri di materia, territorio e grado.
Questo vizio, ovviamente, è riscontrabile soltanto se c’è una legge o un altro atto-fonte che definisce chiaramente le competenze spettanti ai due organi.
Eccesso di potere
La giustizia amministrativa ha fatto ricondurre, col tempo, questa figura al c.d. sviamento di potere.
Si ha sviamento di potere quando un atto amministrativo non persegue il fine per cui una legge, o altro atto d’indirizzo, ha conferito alla P.A. il potere di porlo in essere.
La giurisprudenza ha elaborato alcune figure sintomatiche dell’eccesso di potere:
a. contraddittorietà interna o evidente illogicità dell’atto;
b. contraddittorietà tra più provvedimenti;
c. travisamento dei fatti;
d. insufficienza di motivazione;
e. ingiustizia manifesta;
f. disparità di trattamento, viola il principio di uguaglianza;
g. violazione di una prassi, viola una sorta di legittimo affidamento;
Violazione di legge
Svolge funzione residuale per imporre comunque il principio di legalità all’attività amministrativa.
Possono essere ricondotte a questa fattispecie le violazioni del principio di tipicità o le violazioni di specifiche disposizioni della legge-indirizzo nei casi di attività vincolata.
Inoltre possono essere ricondotti a tale insieme anche le c.d. violazioni delle regole del procedimento, ossia vizi insiti negli atti strumentali e procedurali che di per sé, come abbiamo visto parlando di atti strumentali, non hanno effetti ma possono essere fatti valere come causa di illegittimità dell’atto finale che hanno portato a concludere.
Se i vizi procedimentali riguardano, però, gli atti integrativi dell’efficacia, allora non si producono effetti sulla validità dell’atto finale, in quanto tali vizi sono a lui successivi, ma bensì possono aversi conseguenze in ambito di efficacia di tale atto.
Gli atti di amministrazione comunitaria indiretta devono essere conformi a regolamenti e direttive (anche non attuate) comunitarie vigenti nello Stato membro, mentre possono discostarsi dalla normativa interna.
Questi causano illegittimità, che è la condizione patologica degli atti amministrativi viziati (a differenza dell’annullabilità dei contratti), e comportano annullabilità (che è la conseguenza concreta degli atti così viziati).
La conseguenza dell’illegittimità per i tre vizi visti sopra è l’annullabilità.
Le conseguenze dell’annullamento sono simili a quelli dell’annullamento civilistico: l’atto mantiene efficacia fino a che non interviene una sentenza costitutiva (efficacia precaria), l’annullabilità è relativa e i termini di prescrizione sono brevi.
I tre vizi della legge Crispi del 1889 comportano annullabilità e sono detti vizi di legittimità, a loro si contrappongono i c.d. vizi di merito, cioè ipotesi in cui atti amministrativi, pur conformi a principi e regole e quindi validi, si considerino inidonei alla cura degli interessi cui sono diretti perché non conformi a criteri di opportunità o buona amministrazione.
Vero è che i vizi di merito sono pressoché irrilevanti in quanto permangono soltanto nelle relazioni organizzative di strumentalità e gerarchia tra apparati amministrativi e soltanto in alcuni limitati casi è concesso al giudice di sindacare il merito delle scelte discrezionali.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Amministrativo I, a.a. 2006-07
- Titolo del libro: Diritto delle amministrazioni pubbliche
- Autore del libro: Domenico Sorace
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