Il procedimento amministrativo: fase decisoria, integrativa dell’efficacia e di esecuzione
- Fase decisoria, a questo punto viene emanato l’atto finale o dallo stesso responsabile di procedimento o da un organo diverso a cui devono essere inviati i risultati dell’istruttoria.
- Fase integrativa dell’efficacia, gli atti che escono dalla fase decisoria sono perfetti ma non ancora efficaci, cioè non producono effetti.
La loro efficacia può essere sottoposta a termine:
- vacatio legis, soltanto alcuni atti, come i regolamenti, acquistano efficacia al decorrere di un certo termine;
o condizione:
- pubblicazione, alcuni atti divengono efficaci dopo la loro pubblicazione che funge da presunzione di conoscenza per gli interessati, oltre a garanzia del rispetto del principio di trasparenza;
- comunicazione, solitamente usata per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati a cui deve essere data prima comunicazione;
In ogni caso sia pubblicità che comunicazione possono essere derogati dalla dichiarazione di immediata efficacia dell’atto da parte della P.A., salvo che per gli atti sanzionatori che devono essere obbligatoriamente comunicati all’interessato.
- notificazione, alcuni atti autoritativo o non autoritativi devono essere prima notificati dal responsabile di procedimento;
- controllo preventivo di legittimità, l’atto diviene efficace soltanto se l’esito del controllo è positivo oppure se è decorso un certo termine dall’invio dell’atto all’organo di controllo (silenzio/assenso).
L’esito del controllo di legittimità non equivale ad un definitivo accertamento della legittimità dell’atto, rimanendo possibile la possibilità di un ricorso giurisdizionale per contestare la validità dell’atto.
Tali controlli incidono soltanto sulla efficacia dell’atto.
- Fase di esecuzione del provvedimento, tutti gli atti finali, tranne quelli che hanno efficacia esclusivamente reale, necessitano di un’attività di esecuzione.
La LPA definisce immediatamente eseguibili gli atti perfetti ed efficaci.
Il compito di esecuzione spetta all’organo decidente o ad altro definito dalla legge.
L’esecuzione può essere sospesa soltanto per gravi motivi.
La LPA si pone in rapporto integrativo con le precedenti legislazioni in materia di procedimento amministrativo che risultano con lei compatibili, mentre prevale su quelle incompatibili settoriali abrogandole e, invece, non trova applicazione con quelle incompatibili generali.
Le Regioni, che hanno autonomia organizzativa, sono vincolate dalla LPA soltanto in quelle disposizioni che sono espressione diretta di precetti costituzionali.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Amministrativo I, a.a. 2006-07
- Titolo del libro: Diritto delle amministrazioni pubbliche
- Autore del libro: Domenico Sorace
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