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Dubbi costituzionali sull’ampliamento delle competenze amministrative


Alcuni dubbi costituzionali sono sorti su quest’ampliamento delle competenze amministrative in quanto l’art. 103 cost. prevede che sia possibile la competenza esclusiva dei giudici amministrativi soltanto in alcune particolari materie.
Questi ampliamento sono stati ritenuti legittimi solo quando attinenti ad atti amministrativi autoritari o accordi in loro sostituzione.
iii.    altre riforme alla fine del secolo scorso hanno portato ad attribuire al giudice amministrativo la facoltà di disporre del risarcimento danni non solo nelle materie di sua competenza esclusiva, ma anche in quelle a competenza generale, concedendo così la possibilità di un risarcimento da parte del giudice amministrativo tanto a tutela di diritti soggettivi quanto di interessi legittimi;
iv.    una legge del 2000 ha attribuito al giudice amministrativo nuovi e più ampi poteri cautelari sia nelle materie a competenza esclusiva che generale, equiparandoli quasi a quelli spettanti al giudice ordinario;
v.    la stessa legge ha concesso poteri istruttori maggiori, potendo avvalersi di consulenti tecnici nelle materie a competenza generale e di testimoni in quelle a competenza esclusiva.
Data la quasi identicità delle due giurisdizioni sembrerebbe auspicabile un’eliminazione del doppio binario giurisdizionale, inoltre anche la posizione del Consiglio di Stato sembra contraddittoria in quanto è organo consultivo dell’amministrazione poi deve anche giudicarla (potendosi trovare a giudicare situazioni che ha consigliato lui stesso) sembrando idonea la costituzione di una Corte di giustizia amministrativa autonoma.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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