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Discrezionalità politico-amministrativa, tecnica e organizzativa

    
Discrezionalità politico-amministrativa, scelte che hanno direttamente per oggetto i diversi interessi pubblici o privati rilevanti in relazione agli obbiettivi finali che sono perseguiti.
Gli atti amministrativi di indirizzo sono emanati dagli organi politici, ma hanno la duplice caratteristica da un lato di non essere atti legislativi (bensì regolamenti o direttive) e dall’altro di essere sottoposti al regime degli atti amministrativi e non politici.
Si parla di discrezionalità “politica” in quanto l’amministrazione tiene conto, nel prendere le sue scelte, di tutti i vari interessi, pubblici e privati, in gioco.
Si parla di discrezionalità “amministrativa” in quanto l’amministrazione deve prendere le sue scelte nel rispetto degli interessi pubblici primari definiti dalle valutazioni già effettuate a livelli superiori.
La discrezionalità politico-amministrativa può essere esercitata anche tramite atti amministrativi concreti.
Scelte discrezionali amministrative successive e contrarie revocano quelle precedenti.

Discrezionalità tecnica, scelte che hanno per oggetto soluzioni tecnico-scientifiche a risultato non certo.
Per esserci discrezionalità deve esserci una incertezza tecnico-scientifica, che si ha quando nella pertinente comunità scientifica o professionale vengono ritenute plausibili opinioni diverse su una questione, e quindi si ponga il problema di scegliere la soluzione che si ritenga preferibile.

Discrezionalità organizzativa, scelte che hanno per oggetto valutazioni organizzative necessarie per consentire all’amministrazione di raggiungere gli obiettivi preposti.
Queste scelte non vanno ad incidere direttamente sugli interessi pubblici in quanto non sono rivolte alla formazione di atti finali rivolti verso l’estero, bensì sono rivolte all’interno della P.A. e quindi incidono sugli interessi di terzi che possono trarre un vantaggio da tali decisioni (aspiranti ad un posto, aspiranti ad una promozione, ecc…).

Quando invece la legge  prevede un’attività da parte di una amministrazione pubblica, dettando una disciplina tale da escludere che in relazione ad essa esista un qualsiasi spazio per scelte dell’amministrazione allora si parla di attività vincolata.

Tratto da DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE di Stefano Civitelli
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