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La pubblicità legale



Quanti operano sul mercato avvertono da sempre la necessità di poter disporre con facilità di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui entrano in contatto.
Questa esigenza è soddisfatta dallo stesso legislatore con l’introduzione di un sistema di pubblicità legale. L’obbligo di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti della vita dell’impresa, secondo forme e modalità predeterminate per legge. In tal modo le informazioni legislativamente ritenute rilevanti non solo sono rese accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia), ma producono l’effetto tipico proprio di ogni forma di pubblicità legale: l’opponibilità a chiunque degli atti o dei fatti così resi conoscibili (conoscibilità legale).
Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali previsto dal codice civile del 1942.
Dopo numerosi tentativi falliti, la situazione finalmente si sblocca con la legge n. 580 del 1993, contenente norme per il riordino delle camere di commercio. L’art. 8 di tale legge ed il relativo regolamento di attuazione hanno finalmente istituito il registro delle imprese, che è divenuto pienamente operante agli inizi del 1997, ponendo così fine al regime transitorio.
La nuova disciplina del registro delle imprese ha introdotto alcune significative novità rispetto al sistema previsto dal codice del 1942:
L’attuale registro delle imprese non è più solo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali, ma è anche strumento di informazione sui dati organizzativi di tutte le altre imprese. L’iscrizione nel registro delle imprese è stata estesa agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori ed alle società semplici, dapprima con effetti di sola pubblicità-notizia, ma oggi anche con effetti di pubblicità legale per gli imprenditori agricoli. È stata inoltre estesa alle società tra avvocati.
La tenuta del registro delle imprese è affidata alle camere di commercio.
Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche.

Il registro è attualmente articolato in una sezione ordinaria e in sezioni speciali.
Sono tenuti all’iscrizioni nella sezione ordinaria, in base all’elencazione, meramente esemplificativa, dell’attuale normativa regolamentare:
• gli imprenditori individuali commerciali non piccoli;
• tutte le società tranne la società semplice, anche se non svolgono attività commerciale;
• i consorzi fra imprenditori con attività esterna;
• i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia;
• gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale;
• le società estere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione ovvero l’oggetto principale della loro attività.

Le sezioni speciali del registro delle imprese sono attualmente due.
In una sono iscritti gli imprenditori per i quali l’iscrizione  aveva originariamente solo funzione di pubblicità notizia. Vale a dire: gli imprenditori agricoli individuali; i piccolo imprenditori; le società semplici. Sono poi annotati gli imprenditori artigiani, già iscritti nel relativo albo.
Una seconda sezione speciale riguarda le società fra professionisti. Si iscrivono attualmente le sole società tra avvocati.
I fatti e gli atti da registrare sono specificati da una serie di norme e sono diversi a seconda della struttura soggettiva dell’impresa. Riguardano elementi di individuazione dell’imprenditore e dell’impresa, nonché la struttura e l’organizzazione delle società.
Non è invece consentita l’iscrizione di atti non previsti dalla legge.
Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della provincia in cui l’impresa ha la sede.
L’iscrizione è eseguita su domanda dell’interessato, ma può avvenire anche di ufficio se l’iscrizione è obbligatoria e l’interessato non vi provvede. E di ufficio può anche essere disposta la cancellazione di un’iscrizione avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge.
In ogni caso, che il fatto o l’atto è soggetto a iscrizione e che la documentazione è formalmente regolare, nonché l’esistenza e la veridicità dell’atto o del fatto (legalità formale). È invece da escludersi che il controllo possa investire anche la validità dell’atto (legalità sostanziale) e, quindi, che l’ufficio possa rilevare eventuali cause di nullità dello stesso.
L’inosservanza dell’obbligo di registrazione è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e con sanzioni indirette.
Per gli effetti dell’iscrizione è necessario distinguere fra l’iscrizione nella sezione ordinaria e quella nelle sezioni speciali.
L’iscrizione nella sezione ordinaria ha sempre funzione di pubblicità legale; serve cioè non solo a rendere conoscibili i dati pubblicati, ma ha anche, a seconda dei casi, efficacia dichiarativa, costitutiva o normativa.
Di regola, l’iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia semplicemente dichiarativa. Rileva cioè sul piano dell’opportunità dell’atto o del fatto iscritto.
Intervenuta la registrazione, i terzi non potranno eccepire l’ignoranza del fatto o dell’atto iscritto.
L’omessa iscrizione invece impedisce che il fatto possa essere opposto ai terzi (efficacia negativa). All’imprenditore è cmq consentito di provare che, nonostante l’omessa registrazione, i terzi hanno avuto ugualmente conoscenza effettiva del fatto o dell’atto.
In alcune ipotesi, tassativamente previste, l’iscrizione produce effetti ulteriori e più rilevanti. È anche presupposto perché l’atto sia produttivo di effetti, sia fra le parti che per i terzi (efficacia costitutiva totale), ovvero solo nei confronti dei terzi (efficacia costitutiva parziale).
In altri casi, infine, l’iscrizione nella sezione ordinaria, pur non avendo efficacia costitutiva, è presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico. Tali società vengono ad esistenza anche se non registrate, ma la mancata registrazione impedisce che operi il regime di autonomia patrimoniale proprio di tali società e comporta l’applicazione del più gravoso (per i soci) regime al riguardo dettato per la società semplice. La società in tal caso si definisce irregolare.
L’iscrizione nelle sezioni speciali del registro non produce invece, di regola, alcuno degli effetti fin qui esposti in quanto, oltre agli eventuali effetti previsti da leggi speciali, ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. L’iscrizione consente perciò di prendere conoscenza dell’atto o del fatto iscritto, ma non lo rende di per sé opponibile ai terzi dovendosi a tal fine sempre provare l’effettiva conoscenza.
Per gli imprenditori agricoli anche piccoli (coltivatori diretti) e per le società semplici esercenti attività agricola, l’iscrizione nella sezione speciale ha anche efficacia di pubblicità legale.
Il registro delle imprese è pubblico.

L’intervenuta informatizzazione del registro delle imprese e l’avvio della tenuta con tecniche informatiche anche del Busarl e del Busc avevano però finito col rendere sostanzialmente inutile la sopravvivenza di questi ultimi, dato che la stessa memoria elettronica valeva come registro delle imprese e come bollettino, e che con unica domanda poteva essere richiesta all’ufficio del registro competente anche la pubblicazione nel Busarl o nel Busc.
Perciò il duplice regime di pubblicità è stato soppresso. Anche per le società di capitali e le società cooperative lo strumento di pubblicità legale torna ad essere solo il registro delle imprese.
Per le sole società di capitali l’opponibilità diventa piena solo decorsi quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese.
Per alcuni atti delle società di capitali e/o delle società cooperative prevedono la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale anziché nel registro delle imprese.

Tratto da DIRITTO DELL'IMPRESA di Enrica Bianchi
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