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Utili, riserve e dividendi nelle società


Sia nelle s.p.a. sia nelle s.r.l. spetta sempre ai soci decidere sulla destinazione degli utili.
La decisione non è priva di vincoli:
- anzitutto dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno a 1/20 per alimentare la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;
- in secondo luogo, vanno conteggiate le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori;
- occorre poi rispettare eventuali destinazioni previste nello statuto (c.d. riserve statutarie);

sul residuo decidono i soci tenuto conto che:
- possono essere distribuirti solo gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato;
- in caso di perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Gli utili illegittimamente distribuiti non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
A differenza di quanto si è visto nelle società di persone, in quelle di capitali il socio non ha dunque alcun diritto di percepire la sua quota di utili annuali (dividendo) risultanti dal bilancio.
Un diritto di credito nei confronti della società sorge solo a seguito della decisione in tal senso dei soci.
Gli utili non distribuiti e, dunque, destinati all’autofinanziamento della società vanno ad aumentare il patrimonio netto accrescendo, con ciò, il valore della partecipazione del socio.
Nelle s.p.a. il cui bilancio è assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all’albo speciale (e, dunque, in primo luogo nelle quotate) è consentita la distribuzione in corso d’esercizio di acconti sui dividendi.
La decisione è rimessa agli amministratori e sue condizioni di liceità sono:
- un’apposita previsione statutaria;
- l’avvenuta approvazione del bilancio dell’esercizio precedente con il giudizio positivo da parte della società di revisione;
- che dall’ultimo bilancio approvato non risultano perdite;
- la predisposizione di un prospetto contabile dal quale risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione;
- la limitazione degli acconti alla minor somma tra l’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente e quello delle riserve disponibili.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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