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Nozione di patrimoni destinati


Ulteriore assoluta novità della riforma societaria sono i c.d. patrimoni destinati a uno specifico affare.
La società può:
- costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare;
- convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso.
Il primo (c.d. patrimonio destinato “unilaterale”) è di carattere economico e dà luogo ad un autonomo complesso di beni organizzato per lo svolgimento di una specifica attività in regime di tendenziale “separazione” rispetto al residuo patrimonio della società; il secondo (c.d. patrimonio destinato “contrattuale”) è di carattere strettamente finanziario e si concreta in una particolare garanzia.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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