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Modificazioni statutarie e trasformazione nella cooperativa


Alle modificazioni statutarie delle cooperative si applica la disciplina generale dell’art. 2436 c.c.
Una particolare disciplina è dettata perla trasformazione della cooperativa in società lucrativa.
Prima della riforma essa era vietata; adesso, invece, è consentita, ma solo per le cooperative “altre” che possono deliberarla con il voto favorevole di almeno la metà dei soci.
Tale trasformazione ha notevoli implicazioni:
gli strumenti finanziari con diritto di voto eventualmente esistenti sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi;
il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell’ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, viene devoluto in favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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