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I controlli esterni per le cooperative: revisione contabile, controllo giudiziale, controlli pubblici


La revisione contabile

Nelle cooperative cui si applica la disciplina della s.p.a. è obbligatoria la nomina del revisore contabile esterno.

Il controllo giudiziale

Nel sistema precedente alla riforma, le cooperative, in quanto sottoposte a controllo amministrativi, erano sottratte al controllo giudiziale.
Adesso, nonostante il mantenimento dei controlli pubblici, l’esenzione è venuta meno e, tranne quelle bancarie, tutte le cooperative sono soggette a tale procedura.
I soci che siano titolari di 1/10 del capitale sociale ovvero 1/10 del numero complessivo dei soci possono denunciare al tribunale il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società.

I controlli pubblici

Le cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.
Fondamentale in materia è il d. lgs. 220/2002 che devolve la vigilanza, finalizzata all’accertamento dei requisiti mutualistici, al ministero delle attività produttive, che la esercita mediante revisioni cooperative e ispezioni straordinarie.
In caso di irregolare funzionamento della cooperativa, l’autorità di vigilanza può revocarne gli amministratori e sindaci e affidare la gestione della società a un commissario, di cui determina poteri e durata.
L’autorità di vigilanza può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che:
- non perseguono lo scopo mutualistico;
- non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti;
- per 2 anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.
Con il provvedimento di liquidazione sono nominati uno o più commissari liquidatori.
L’autorità di vigilanza, inoltre, può intervenire in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una cooperativa: sia sostituendo i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall’autorità giudiziaria, chiedendone la sostituzione al tribunale; sia disponendo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi 5 anni.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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